Corte costituzionale
Sentenza n. 435/1990
Corte cost., sent. 10 ottobre 1990, n. 435
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 435/1990
- Data di deposito
- 10 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:435
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 6, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, dirett. 93, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 16504
La ratio della direttiva n. 93, quale emerge dalla legge delega e dai lavori preparatori, e' quella di accelerare la definizione del processo con l'adozione di un rito abbreviato, ma a patto che siano in discussione questioni attinenti alla pena e non anche alla responsabilita'. Ritenere che l'accordo tra le parti possa far travalicare tale limite significa infatti supporre che il legislatore delegante abbia inteso derogare indiscriminatamente, nella materia degli appelli, al generale principio della pubblicita' nella trattazione del merito dei procedimenti penali. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi l'art. 599, quarto comma, del nuovo codice di rito, nonche' il successivo quinto comma ed il secondo comma dell'art. 602 - che presuppongono il primo - in quanto eccedenti i limiti della delega, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599. Il richiamo ad esso dell'art. 245 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, va inteso di conseguenza.
Massima n. 16625
Dalla previsione, nella legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, non e' corretto dedurre che esso sia espressione di un principio o criterio direttivo di carattere generale, trattandosi di una direttiva cosi' specifica da potersi definire "norma di dettaglio".
Massima n. 16626
Il ruolo pur rilevante che l'accordo delle parti ha secondo la legge delega, nella configurazione di vari istituti previsti ai fini di semplificazione, se vale a legittimare che, in aggiunta al modo di definizione dell'appello in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 599, ne sia configurato un altro che, essendo basato su tale accordo, puo' comunque risultare di ulteriore semplificazione - in quanto puo' prescindere dall'instaurazione del contraddittorio nelle forme di cui all'art. 127 -, non e' sufficiente, invece, a far ritenere che l'accordo possa investire materie per le quali il legislatore delegante ha stimato necessaria la procedura normale.
Massima n. 16627
Di fronte alla precisa volonta' del legislatore delegante di delimitare rigorosamente i casi di decisione in camera di consiglio degli appelli, e' d'uopo ritenere che, se si e' escluso (art. 2, dirett. 93, legge n. 81 del 1987) che potessero decidersi in tale sede le questioni attinenti alla ricorrenza di circostanze attenuanti (non generiche) od aggravanti, a maggior ragione lo si deve escludere quando si tratti di decidere sulla sussistenza o meno del (o dei) reati attribuiti all'imputato ovvero sul riconoscimento di cause di esclusione dell'antigiuridicita' o della punibilita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 599, quarto e quinto comma, e 602, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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