Corte costituzionale

Sentenza n. 435/1990

Corte cost., sent. 10 ottobre 1990, n. 435

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
435/1990
Data di deposito
10 ottobre 1990
Data di decisione
26 settembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:435

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16504

La ratio della direttiva n. 93, quale emerge dalla legge delega e dai lavori preparatori, e' quella di accelerare la definizione del processo con l'adozione di un rito abbreviato, ma a patto che siano in discussione questioni attinenti alla pena e non anche alla responsabilita'. Ritenere che l'accordo tra le parti possa far travalicare tale limite significa infatti supporre che il legislatore delegante abbia inteso derogare indiscriminatamente, nella materia degli appelli, al generale principio della pubblicita' nella trattazione del merito dei procedimenti penali. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi l'art. 599, quarto comma, del nuovo codice di rito, nonche' il successivo quinto comma ed il secondo comma dell'art. 602 - che presuppongono il primo - in quanto eccedenti i limiti della delega, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599. Il richiamo ad esso dell'art. 245 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, va inteso di conseguenza.

Massima n. 16625

Dalla previsione, nella legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, non e' corretto dedurre che esso sia espressione di un principio o criterio direttivo di carattere generale, trattandosi di una direttiva cosi' specifica da potersi definire "norma di dettaglio".

Massima n. 16626

Il ruolo pur rilevante che l'accordo delle parti ha secondo la legge delega, nella configurazione di vari istituti previsti ai fini di semplificazione, se vale a legittimare che, in aggiunta al modo di definizione dell'appello in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 599, ne sia configurato un altro che, essendo basato su tale accordo, puo' comunque risultare di ulteriore semplificazione - in quanto puo' prescindere dall'instaurazione del contraddittorio nelle forme di cui all'art. 127 -, non e' sufficiente, invece, a far ritenere che l'accordo possa investire materie per le quali il legislatore delegante ha stimato necessaria la procedura normale.

Massima n. 16627

Di fronte alla precisa volonta' del legislatore delegante di delimitare rigorosamente i casi di decisione in camera di consiglio degli appelli, e' d'uopo ritenere che, se si e' escluso (art. 2, dirett. 93, legge n. 81 del 1987) che potessero decidersi in tale sede le questioni attinenti alla ricorrenza di circostanze attenuanti (non generiche) od aggravanti, a maggior ragione lo si deve escludere quando si tratti di decidere sulla sussistenza o meno del (o dei) reati attribuiti all'imputato ovvero sul riconoscimento di cause di esclusione dell'antigiuridicita' o della punibilita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 599, quarto e quinto comma, e 602, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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