Art. 602 — Dibattimento di appello
Fuori dei casi previsti dall'articolo 599, quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.
Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.