Corte costituzionale

Sentenza n. 349/1990

Corte cost., sent. 20 luglio 1990, n. 349

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
349/1990
Data di deposito
20 luglio 1990
Data di decisione
11 luglio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:349

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16374

Il potere di sollevare questioni di legittimita' costituzionale spetta soltanto al giudice e se questi intende far sue le proposte avanzate dal P.M., deve dirlo esplicitamente sollevandole in modo specifico ed ordinato e debitamente motivato. Tuttavia, poiche' l'interpretazione della norma processuale spetta al giudice e non alla Corte, anche quando, con scarsa ortodossia, il giudice, riportando senza alcun commento le richieste del P.M., si sia limitato a trasmettere gli atti chiedendo che le questioni vengano decise, non puo' percio' ritenersi precluso alla Corte l'esame del merito.

Massima n. 16376

Qualora, per divergenze tra P.M. e giudice delle indagini preliminari sulle condizioni per poter ritenere soddisfatta l'esigenza posta dall'art. 453 cod.proc.pen., del "previo interrogatorio dell'imputato", (riguardo, come nel caso di specie, all'omessa comparizione dell'imputato in seguito all'invito a presentarsi - secondo il P.M., ma non secondo il giudice, condizione sufficiente - e alla richiesta di autorizzazione all'accompagnamento coattivo - secondo il giudice, ma non secondo il P.M., condizione, invece, conseguentemente necessaria) non risulti possibile accogliere la richiesta di giudizio immediato, non sussiste, potendosi comunque procedere con il rito ordinario, violazione del diritto di difesa, ne' dell'obbligo di promozione dell'azione penale e neppure dei principi della legge di delega. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., e, in relazione all'art. 2, punto 44, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 453 cod.proc.pen.)

Massima n. 16378

A differenza dal decreto penale, che incide direttamente sugli interessi del condannato, il decreto con il quale il giudice delle indagini preliminari, non ritenendo ricorrere le condizioni per il giudizio immediato, restituisce gli atti al P.M., e' un provvedimento ordinatorio del processo, che lascia al P.M. ampia liberta' di scelte ulteriori. E' quindi del tutto giustificato che riguardo a tale provvedimento non sia prevista la possibilita' - come quella consentita al condannato contro il decreto penale - di una opposizione del P.M.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 453 cod.proc.pen.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 codice procedura penale, promossa, in riferimento agli artt.3, 24, 76 e 112 della Costituzione, dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con le due ordinanze, datate 27 gennaio 1990, di cui all'epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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