Corte costituzionale
Sentenza n. 349/1990
Corte cost., sent. 20 luglio 1990, n. 349
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 349/1990
- Data di deposito
- 20 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:349
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, dirett. 44, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 112, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 16374
Il potere di sollevare questioni di legittimita' costituzionale spetta soltanto al giudice e se questi intende far sue le proposte avanzate dal P.M., deve dirlo esplicitamente sollevandole in modo specifico ed ordinato e debitamente motivato. Tuttavia, poiche' l'interpretazione della norma processuale spetta al giudice e non alla Corte, anche quando, con scarsa ortodossia, il giudice, riportando senza alcun commento le richieste del P.M., si sia limitato a trasmettere gli atti chiedendo che le questioni vengano decise, non puo' percio' ritenersi precluso alla Corte l'esame del merito.
Massima n. 16376
Qualora, per divergenze tra P.M. e giudice delle indagini preliminari sulle condizioni per poter ritenere soddisfatta l'esigenza posta dall'art. 453 cod.proc.pen., del "previo interrogatorio dell'imputato", (riguardo, come nel caso di specie, all'omessa comparizione dell'imputato in seguito all'invito a presentarsi - secondo il P.M., ma non secondo il giudice, condizione sufficiente - e alla richiesta di autorizzazione all'accompagnamento coattivo - secondo il giudice, ma non secondo il P.M., condizione, invece, conseguentemente necessaria) non risulti possibile accogliere la richiesta di giudizio immediato, non sussiste, potendosi comunque procedere con il rito ordinario, violazione del diritto di difesa, ne' dell'obbligo di promozione dell'azione penale e neppure dei principi della legge di delega. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., e, in relazione all'art. 2, punto 44, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 453 cod.proc.pen.)
Massima n. 16378
A differenza dal decreto penale, che incide direttamente sugli interessi del condannato, il decreto con il quale il giudice delle indagini preliminari, non ritenendo ricorrere le condizioni per il giudizio immediato, restituisce gli atti al P.M., e' un provvedimento ordinatorio del processo, che lascia al P.M. ampia liberta' di scelte ulteriori. E' quindi del tutto giustificato che riguardo a tale provvedimento non sia prevista la possibilita' - come quella consentita al condannato contro il decreto penale - di una opposizione del P.M.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 453 cod.proc.pen.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 codice procedura penale, promossa, in riferimento agli artt.3, 24, 76 e 112 della Costituzione, dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con le due ordinanze, datate 27 gennaio 1990, di cui all'epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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