Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1990

Corte cost., sent. 14 giugno 1990, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
286/1990
Data di deposito
14 giugno 1990
Data di decisione
11 giugno 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:286

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto legislativo n. 509 del 23 novembre 1988
  • art. 8, decreto legislativo n. 509 del 23 novembre 1988
  • art. 1, comma 2, legge n. 93 del 21 marzo 1977

Parametri

Massime

Massima n. 16041

In base a un indirizzo interpretativo giurisprudenziale da ritenersi consolidato, la preclusione al riconoscimento dell'invalidita' dopo i sessantacinque anni ai fini della corresponsione della relativa pensione, sancita dagli artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 509 del 1988, e' da farsi risalire - come peraltro confermato dalla mancata conversione in legge del d.l. 9 dicembre 1987, n. 495 (sul quale v. massima C) - all'art. 11 della l. 18 dicembre 1973, n. 854, il quale, prevedendo l'automatica sostituzione della pensione sociale a quella d'invalidita' al compimento dei sessantacinque anni, comporta che a chi abbia superato tale eta' possa essere attribuita, alle condizioni reddituali per essa prevista (v. massima B) solo la prima. Pertanto, non avendo carattere innovativo, i predetti artt. 6 ed 8, d.lgs. n. 509 del 1988, non possono ritenersi viziati da eccesso di delega. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento all'art. 3 Cost., nonche', in relazione all'art. 2 legge 26 luglio 1988, n. 291, all'art. 76 Cost.). - Sent. n. 769/1988.

Massima n. 16042

Non e' certo irrazionale un sistema che prevede la corresponsione della pensione sociale in luogo di quella di invalidita' nel momento in cui l'inabilita' al lavoro, alla quale la pensione di invalidita' mira a sopperire, diventa praticamente indistinguibile da quella presuntivamente derivante dall'eta', e che provvede alle ulteriori esigenze dell'individuo non correlate all'incapacita' lavorativa con gli strumenti dell'assistenza socio-sanitaria e dell'indennita' di accompagnamento. E, d'altra parte, la diversificazione tra soggetti di pari reddito e parimenti inabili, a seconda che l'invalidita' sia riconosciuta prima o dopo i sessantacinque anni, non deriva dalle disposizioni (v. massima A) che vietano l'attribuzione della pensione di invalidita' dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', ma da quelle (di cui la Corte ha gia' auspicato la modifica) che ai fini del conseguimento della pensione di invalidita' e, rispettivamente, di quella sociale, stabiliscono diversi limiti di reddito . (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 6 e 8 d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 769/1988.

Massima n. 16043

Nel caso in cui il legislatore, nell'esercizio della facolta' conferitagli dall'art. 77, terzo comma, Cost., ritenga di consolidare i concreti effetti prodotti dal decreto legge non convertito, le differenziazioni che inevitabilmente ne scaturiscono tra i soggetti che ne abbiano beneficiato e quelli che ne siano rimasti esclusi non possono riguardarsi che come differenze inapprezzabili alla stregua dei principi di eguaglianza e di correttezza amministrativa. Le caratteristiche di intrinseca provvisorieta' e di perdita di efficacia sin dall'inizio del decreto-legge non convertito, rendono infatti il medesimo inidoneo a fungere da parametro in riferimento al principio di eguaglianza: tanto piu' quando, come nel caso di specie, la regola posta dal decreto-legge e'antitetica alla legislazione anteriore, e quindi la sanatoria degli effetti gia' prodotti disposta dal legislatore ha, rispetto a questa, carattere derogatorio. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, censurato in quanto, disponendo che restano salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in base alla norma, non convertita, del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, che aveva previsto l'attribuzione della pensione sociale in base ai limiti di reddito richiesti per la pensione di invalidita', a chi fosse stato riconosciuto invalido in base a domanda presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno, ha limitato la sanatoria agli ultrasessantacinquenni le cui domande fossero state gia' accolte senza estenderla a quelli le cui domande, benche' gia' presentate durante la provvisoria vigenza del decreto legge, non erano state esaminate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione dal pretore di La Spezia con ordinanza del 21 dicembre 1989 (r.o. n. 90/1990);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal predetto pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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