Corte costituzionale
Sentenza n. 245/1990
Corte cost., sent. 15 maggio 1990, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/1990
- Data di deposito
- 15 maggio 1990
- Data di decisione
- 3 maggio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 1 del 4 gennaio 1990
- art. 8, comma 5, legge n. 1 del 4 gennaio 1990
- art. 8, comma 6, legge n. 1 del 4 gennaio 1990
- art. 6, comma 2, legge n. 1 del 4 gennaio 1990
- art. 6, comma 4, legge n. 1 del 4 gennaio 1990
- art. 6, comma 3, legge n. 1 del 4 gennaio 1990
Parametri
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 16355
Nel giudizio di costituzionalita' in via principale, la violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento puo' essere denunciata dalla Regione non 'ex se', ma solo in quanto concorra a determinare la pretesa invasione delle proprie attribuzioni.
Massima n. 16356
La determinazione delle condizioni per l'esercizio di una professione nell'intero territorio nazionale e la valutazione, all'uopo, dell'idoneita' della preparazione fornita dai vari strumenti di formazione professionale, competono allo Stato, il quale - disciplinando l'accesso alla professione di estetista - ha razionalmente attribuito preferenza alla formazione svolta mediante rapporti di apprendistato rispetto a quella svolta nell'ambito di rapporti di formazione e lavoro, atteso che solo l'apprendistato e' idoneo all'apprendimento di un "mestiere" altamente qualificato, esercitabile anche in qualita' di lavoratore autonomo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, l. 4 gennaio 1990, n. 1, concernente i requisiti di ammissione al previsto esame di abilitazione). - S. nn. 216/1976, 89/1977, 165/1979 e 372/1979.
Massima n. 16357
E' allo Stato che compete - al fine di determinare le condizioni per l'esercizio di una professione sull'intero territorio nazionale - valutare il risultato della frequenza ai corsi di formazione professionale, e non e' irrazionale la diversa valutazione contenuta nella disciplina transitoria della L. 4 gennaio 1990, n. 1, che attribuisce - senz'altra condizione - la qualifica di estetista a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano in possesso di attestato o diploma di estetista rilasciato da scuola professionale autorizzata dallo Stato o dalle Regioni, e non anche agli allievi dei corsi regionali di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica 'ex' art. 14, L. n. 845 del 1978. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 8, commi quinto e sesto, L. n. 1 cit.).
Massima n. 16360
La prevista fissazione, con regolamento ministeriale, di standars minimi di preparazione e di controllo degli aspiranti alla professione di estetista, non e' invasiva ne' contraddittoria rispetto alla competenza regionale a predisporre i programmi dei corsi di formazione e dell'esame di abilitazione; ne' e' irrazionale che il termine per l'emanazione dell'atto statale sia maggiore di quello per la predisposizione dei programmi, costituendo questi ultimi la base conoscitivo-sperimentale del primo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, commi secondo, terzo e quarto, L. 4 gennaio 1990, n. 1). - S. nn. 216/1976, 89/1977, 165/1979 e 372/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, 6, secondo, terzo e quarto comma, 8, quinto e sesto comma, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ("Disciplina dell'attività di estetista"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria col ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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