Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1990

Corte cost., sent. 8 maggio 1990, n. 225

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
225/1990
Data di deposito
8 maggio 1990
Data di decisione
3 maggio 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:225

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 2, legge n. 88 del 7 febbraio 1958
  • art. 1, legge n. 88 del 7 febbraio 1958
  • art. 2, legge n. 88 del 7 febbraio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 15983

E' illegittimo costituzionalmente - perche' implica una discriminazione ormai palesemente irrazionale tra i docenti in base al sesso, in violazione dell'art. 3 Cost. (assorbito il riferimento all'art. 97) - l'art. 13, comma secondo, legge 7 febbraio 1958, n. 88, nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile.

Massima n. 15984

La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, legge 7 febbraio 1958, n. 88 - "i quali prevedono rispettivamente la distinzione in maschi e femmine ed in squadre maschili e femminili degli alunni" cui si impartisce l'insegnamento dell'educazione fisica - e' inammissibile per difetto di rilevanza, non trovando le suddette disposizioni applicazione nel giudizio 'a quo'. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 4, 37 e 97 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della stessa legge n. 7 febbraio 1958, n. 88, in riferimento agli artt. 4, 37 e 97 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze