Corte costituzionale
Sentenza n. 225/1990
Corte cost., sent. 8 maggio 1990, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 225/1990
- Data di deposito
- 8 maggio 1990
- Data di decisione
- 3 maggio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:225
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 2, legge n. 88 del 7 febbraio 1958
- art. 1, legge n. 88 del 7 febbraio 1958
- art. 2, legge n. 88 del 7 febbraio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 15983
E' illegittimo costituzionalmente - perche' implica una discriminazione ormai palesemente irrazionale tra i docenti in base al sesso, in violazione dell'art. 3 Cost. (assorbito il riferimento all'art. 97) - l'art. 13, comma secondo, legge 7 febbraio 1958, n. 88, nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile.
Massima n. 15984
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, legge 7 febbraio 1958, n. 88 - "i quali prevedono rispettivamente la distinzione in maschi e femmine ed in squadre maschili e femminili degli alunni" cui si impartisce l'insegnamento dell'educazione fisica - e' inammissibile per difetto di rilevanza, non trovando le suddette disposizioni applicazione nel giudizio 'a quo'. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 4, 37 e 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della stessa legge n. 7 febbraio 1958, n. 88, in riferimento agli artt. 4, 37 e 97 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze