Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1990

Corte cost., sent. 12 aprile 1990, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
187/1990
Data di deposito
12 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:187

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Toscana del 7 dicembre 1989
  • delibera legislativa Regione Liguria del 4 ottobre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 15968

I gruppi consiliari sono organi del consiglio regionale caratterizzati da una peculiare autonomia, ed e' percio' "naturale che sia ad essi stessi demandata la scelta del personale, nei limiti del contingente loro assegnato". - in proposito, S. n. 1130/1988.

Massima n. 16765

L'immissione nei ruoli regionali, mediante concorso riservato, del personale dei gruppi consiliari a suo tempo scelto fra estranei all'amministrazione, e' diretta ad agevolare il definitivo passaggio alla nuova e piu' rigorosa disciplina di regime che impone ai gruppi consiliari di avvalersi di personale di ruolo della regione o di altri enti pubblici, e per tale suo carattere transitorio - oltreche' per la speciale posizione dei destinatari, non "esterna" alla regione - resta esente da censure di irragionevolezza anche in relazione al principio di buon andamento della p.a. ed alla regola, non inderogabile, del concorso pubblico. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale della legge Reg. Liguria riappr. il 4 ottobre 1989 e della legge Reg. Toscana riappr. il 7 dicembre 1989, impugnate in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost. ed ai principi della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, nonche' - senza motivazione alcuna - all'art. 51 Cost.). - sul principio di buon andamento, S. nn. 1130/1988 e 21/1989; sulla regola del concorso pubblico, S. n. 81/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989 (Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984 n. 49 "Funzionamento dei gruppi consiliari. Assegnazione di personale") sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana riapprovata il 7 dicembre 1989 ("Nuova disciplina del personale dei Gruppi consiliari") sollevata, in riferimento agli artt. 51, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze