Corte costituzionale
Sentenza n. 139/1990
Corte cost., sent. 26 marzo 1990, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/1990
- Data di deposito
- 26 marzo 1990
- Data di decisione
- 7 marzo 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 21, lett. c), comb.disp., decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 17, comma 6, decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 21, lett. c), decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 21, lett. a), decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 21, lett. b), decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 15, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 26, comma 1, decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 13, comma 4, decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 17, comma 2, decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
- art. 26, comma 3, decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989
Parametri
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 15, legge n. 118 del 11 marzo 1972
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, legge n. 118 del 11 marzo 1972
- art. 14, legge n. 118 del 11 marzo 1972
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, legge n. 118 del 11 marzo 1972
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 4, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, nn. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 119, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 16327
L'istituzione di un sistema statistico integrato e interconnesso su base nazionale costituisce un rilevante interesse di tutta la comunita' statale, strettamente legato, peraltro, a obblighi internazionali e comunitari, avente i caratteri della infrazionabilita' e della imperativita'. E', pertanto, legittimo il vincolo imposto all'autonomia regionale (o provinciale) dall'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, che, nell'ambito di una normativa a tal fine indirizzata, impone alle regioni e alle province autonome l'istituzione di un ufficio di statistica nell'ambito delle loro amministrazioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata, con riferimento agli artt. 4, 5, 8, 9 e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione, oltreche' agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972 n. 118).
Massima n. 16329
Nell'ambito del sistema statistico nazionale istituito dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, la disposizione secondo cui il Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma terzo, lettera d), della legge n. 400 del 1988, per assicurare unicita' di indirizzo all'attivita' statistica di competenza delle regioni e delle province autonome, non e' rivolta a istituire un determinato e particolare potere di indirizzo e coordinamento, ma si limita a ribadire, senza innovare ne' introdurre deroghe, le norme vigenti in materia di esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione)
Massima n. 16330
Nel quadro del sistema statistico nazionale istituito dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, il vincolo imposto dall'art. 3, terzo comma, alle U.S.L., alle camere di commercio e ai comuni con piu' di centomila abitanti, relativo alla creazione di un ufficio di statistica da porre al servizio del funzionamento del Sistema statistico nazionale, risulta giustificato sotto il profilo della legittimita' costituzionale in quanto e' strettamente strumentale all'interesse nazionale sotteso all'istituzione e al funzionamento di un sistema statistico integrato su base nazionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 4, nn. 7 e 8, 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione).
Massima n. 16331
I poteri attribuiti dall'art. 3, quarto comma, del decreto legislativo n. 322 del 1989 alle prefetture per il coordinamento in ambito provinciale delle attivita' statistiche svolte dagli uffici regionali, provinciali, comunali e di altri enti locali individuati dall'ISTAT, non ledono competenze regionali - e sono, pertanto, costituzionalmente legittimi - in quanto detti poteri non hanno ad oggetto attivita' statistiche proprie delle regioni bensi' attivita' statistiche di interesse nazionale svolte dagli enti predetti in ragione del loro utilizzo da parte dell'ISTAT nell'ambito del Sistema statistico nazionale. Ne', per la stessa ragione, puo' ravvisarsi un motivo di illegittimita', per violazione del principio di cooperazione, nella mancata previsione di procedure atte a consentire l'intervento delle regioni in sede di determinazione delle misure di coordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quarto comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
Massima n. 16332
Gli uffici regionali, provinciali, comunali o di altri enti locali di cui si avvale l'ISTAT per lo svolgimento di attivita' statistiche di interesse nazionale, sono legittimamente assoggettati agli indirizzi deliberati dal Comitato di coordinamento dell'ISTAT, anziche' a quelli della regione, in quanto trattasi di uffici inseriti nel Sistema statistico nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quinto comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
Massima n. 16333
Non viola l'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni, l'art. 21, lettera c), del decreto legislativo n. 322 del 1989 che, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, attribuisce all'ISTAT poteri di indirizzo e coordinamento, nei confronti di uffici delle regioni, delle province, dei comuni, delle U.S.L. e delle camere di commercio, aventi ad oggetto i criteri organizzativi e la funzionalita' degli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale. La disposizione, infatti, non pertiene all'organizzazione amministrativa o alla distribuzione del personale negli uffici - materie, queste, riservate alla competenza regionale - bensi' si riferisce al cosiddetto indirizzo e coordinamento tecnico avente ad oggetto i criteri per l'organizzazione tecnica del lavoro statistico, vale a dire i criteri che presiedono alla scelta e alla modalita' di applicazione delle metodologie statistiche, nonche' i criteri volti a rendere tale applicazione piu' efficiente e produttiva. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalle province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, nonche' agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972 n. 118; della questione di legittimita' cosituzionale dello stesso art. 21, lettera c), in combinato disposto con l'art. 17, sesto comma, e 15, primo comma, del medesimo decreto legislativo, sollevata dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; della questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 21, lettera c), in combinato disposto con l'art. 3, quinto comma, e 17, sesto comma, del medesimo decreto legislativo, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 4, nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, nonche' agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972 n. 118).
Massima n. 16339
L'art. 21, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 322 del 1989, che attribuisce all'ISTAT un potere di indirizzo e coordinamento, nei confronti di uffici regionali, comunali, provinciali e di altri enti locali, avente ad oggetto gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale e le iniziative per l'attuazione del predetto programma, non configura una funzione di indirizzo e coordinamento anomala e contrastante con i requisiti di costituzionalita' propri della funzione. L'art. 21, infatti, non concerne l'indirizzo e coordinamento politico-amministrativo che il legislatore statale o il Governo possono esercitare, entro determinati limiti, nei confronti delle regioni, ma riguarda, piuttosto, i poteri di direttiva e di indirizzo tecnici di cui e' titolare l'ISTAT. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 21, lettere a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
Massima n. 16340
Non lede l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, la disposizione che assoggetta gli uffici regionali di statistica alla valutazione, da parte dell'ISTAT, dell'adeguatezza dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale. I poteri attribuiti all'ISTAT - strettamente legati al potere dello stesso istituto di predisporre il programma statistico nazionale - hanno, infatti, un mero contenuto di vigilanza e di conoscenza e non comportano, di per se', alcun intervento attivo atto a indurre un mutamento nell'ordinaria ripartizione delle competenze fra Stato e regioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
Massima n. 16341
L'art. 26, primo comma, del decreto legislativo n. 322 del 1989, nella parte in cui dispone che le amministrazioni e gli enti inseriti nel Sistema statistico nazionale provvedono, anche sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o alla istituzione degli uffici di statistica, si riferisce ai soli uffici di statistica appartenenti alle amministrazioni statali, dal momento che solo essi sono sottoponibili ai poteri politico-amministrativi di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'art. 26 ridetto, pertanto, e' estraneo alla tematica della funzione governativa di indirizzo e coordinamento e, in ogni caso, non e' lesivo delle attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici appartenenti agli enti sottoposti alle proprie competenze. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 8, 9 e 16, e 4 nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, anche in relazione agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972 n. 118).
Massima n. 16342
Il divieto contenuto nell'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo n. 322 del 1989, di diffondere o di comunicare all'esterno del Servizio statistico nazionale i dati individuali o quelli comunque riferibili a soggetti individuali, legittimamente si applica anche nei confronti delle regioni, allorche' esse non agiscano per conto del Servizio statistico nazionale ma svolgano attivita' statistiche di interesse regionale. Infatti, la indisponibilita' per le regioni dei dati di partenza (c.d. dati elementari grezzi), se da un lato risponde ad un principio di tutela della privacy individuale, dall'altro non comporta alcuna lesione delle competenze che le regioni possono esercitare, a norma dell'art. 117 della Costituzione, riguardo alle attivita' statistiche, essendo all'uopo sufficiente l'accesso, pienamente ammesso dalla normativa vigente, ai dati del Sistema statistico nazionale depurati da ogni riferimento individuale e composti nella loro aggregazione piu' semplice (c.d. dati elementari revisionati). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalle Regioni Lombardia e Toscana in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
Massima n. 16343
In tema di procedure per la determinazione del Programma statistico nazionale, la scelta discrezionale del legislatore che ha ritenuto sufficiente, ai fini della garanzia dei principi costituzionali sulla cooperazione tra Stato e regioni, la presenza di un solo rappresentante regionale nell'organo collegiale a composizione mista che ha il potere di deliberare il Programma, non e' irragionevole, giacche' l'inserimento degli uffici di statistica regionale all'interno del Servizio statistico nazionale non e' giustificato dal fatto che il Programma possa determinare indagini statistiche che concernono anche materie assegnate alle competenze regionali, ma si collega al ruolo che le stesse regioni hanno come semplici componenti della comunita' nazionale chiamate a rappresentare i loro interessi nell'ambito dell'interesse generale e infrazionabile della collettivita' statale che porta a determinare il Programma statistico nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo e quarto comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, e della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalle Regioni Toscana e Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
Massima n. 16344
Il decreto legislativo n. 322 del 1989, concernente l'istituzione del Sistema statistico nazionale, la' dove prevede, all'art. 26, terzo comma, che le disposizioni dallo stesso recate non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, non viola le norme costituzionali sull'autonomia finanziaria delle regioni. Infatti, detta previsione normativa deve essere correttamente interpretata nel senso che le spese occorrenti per le attivita' di rilevazione che gli uffici di statistica regionali sono tenuti a compiere per il Servizio statistico nazionale, ove non siano altrimenti coperte (ad esempio, con fondi comunitari e con erogazioni previste da leggi speciali), vadano ricomprese tra gli stanziamenti effettuati per il funzionamento dell'ISTAT e consistano, pertanto, in erogazioni finalizzate, addossate al bilancio di tale ente. Ed e' quindi da escludere che spese per attivita', rientranti nelle competenze statali, vengano addossate al bilancio regionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, terzo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal titolo "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 4, 5 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione (d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228 e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118, e, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del medesimo d.P.R. n. 670 del 1972, e alle suddette norme di attuazione, nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 4, nn. 7 e 8; 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, lettera c), del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 21, lettera c), 17, sesto comma, e 15, primo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 21, lettera c), 3, quinto comma, e 17, sesto comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 4, nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, lettere a ) e b), del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, lettera d), del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 8, 9 e 16, e 4, nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, anche in relazione agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Regioni Lombardia e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo e quarto comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalle Regioni Toscana e Lombardia, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma, del Decreto legislativo n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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