Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1990

Corte cost., ord. 26 febbraio 1990, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
92/1990
Data di deposito
26 febbraio 1990
Data di decisione
20 febbraio 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:92

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15064

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, per averla il giudice a quo sollevata successivamente all'emanazione del richiesto provvedimento cautelare di sospensione della riscossione dell'imposta, e quindi dopo avere esaurito con tale provvedimento ogni suo potere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di La Spezia - Sezione distaccata di Aulla, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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