Corte costituzionale
Ordinanza n. 517/1990
Corte cost., ord. 2 novembre 1990, n. 517
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 517/1990
- Data di deposito
- 2 novembre 1990
- Data di decisione
- 15 ottobre 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:517
Norme oggetto del giudizio
- art. 72, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 22 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 16597
Questioni gia' dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate. - S. nn. 123/1970 e 333/1990 e o. n. 451/90.
Massima n. 16598
La disciplina legislativa relativa alla delegabilita' delle funzioni di P.M. ad ufficiali di polizia giudiziaria puo' considerarsi idonea a garantire l'effettiva partecipazione della pubblica accusa alla dialettica processuale, essendo stata affidata la "possibilita'" di delega delle funzioni del pubblico ministero in udienza alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica presso le preture, il quale potra' provvedere "nominativamente", tenendo conto delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze dei delegandi. Va escluso, pertanto, ogni contrasto con i principi sanciti dall'art. 24 Cost., ammessa, in ipotesi, la riferibilita' a tale norma costituzionale (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 22 d.P.R. 22 novembre 1988, n. 449)
Massima n. 16599
La scelta operata dal Procuratore della Repubblica presso le Preture, quando delega ad ufficiali di polizia giudiziaria le funzioni di P.M. nell'udienza dibattimentale penale, non puo' ritenersi del tutto discrezionale, ma dovra', di volta in volta, risultare commisurata alla natura ed alla complessivita' delle diverse situazioni processuali (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 106 e 107 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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