Corte costituzionale

Ordinanza n. 517/1990

Corte cost., ord. 2 novembre 1990, n. 517

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
517/1990
Data di deposito
2 novembre 1990
Data di decisione
15 ottobre 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:517

Norme oggetto del giudizio

  • art. 72, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 22 settembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 16597

Questioni gia' dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate. - S. nn. 123/1970 e 333/1990 e o. n. 451/90.

Massima n. 16598

La disciplina legislativa relativa alla delegabilita' delle funzioni di P.M. ad ufficiali di polizia giudiziaria puo' considerarsi idonea a garantire l'effettiva partecipazione della pubblica accusa alla dialettica processuale, essendo stata affidata la "possibilita'" di delega delle funzioni del pubblico ministero in udienza alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica presso le preture, il quale potra' provvedere "nominativamente", tenendo conto delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze dei delegandi. Va escluso, pertanto, ogni contrasto con i principi sanciti dall'art. 24 Cost., ammessa, in ipotesi, la riferibilita' a tale norma costituzionale (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 22 d.P.R. 22 novembre 1988, n. 449)

Massima n. 16599

La scelta operata dal Procuratore della Repubblica presso le Preture, quando delega ad ufficiali di polizia giudiziaria le funzioni di P.M. nell'udienza dibattimentale penale, non puo' ritenersi del tutto discrezionale, ma dovra', di volta in volta, risultare commisurata alla natura ed alla complessivita' delle diverse situazioni processuali (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 106 e 107 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze