Corte costituzionale

Ordinanza n. 418/1990

Corte cost., ord. 27 settembre 1990, n. 418

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
418/1990
Data di deposito
27 settembre 1990
Data di decisione
24 settembre 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:418

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16439

In caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla liberta' controllata la conversione della parte non ancora eseguita di tale misura in un egual periodo di reclusione o di arresto, a seconda delle pene originariamente inflitte, non e' automatica, stante il dettato dell'art. 108, primo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689 : "non si applica il disposto dell'art. 67" stessa legge - E' possibile, pertanto, per il giudice la scelta tra la conversione in un periodo di detenzione e l'applicazione di una misura alternativa (affidamento in prova o semiliberta') (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108, primo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.).

Massima n. 16441

Dalle sentenze della Cassazione penale, Sez. 4, 14 dicembre 1985, n. 1010 e Sez. 1, 16 aprile 1987, n. 473 (le sole richiamate nel caso di specie dal giudice a quo), delle quali la prima si riferisce all'art. 66 della legge n. 689, del 1981, e solo la seconda all'art. 108, primo comma, non e' dato trarre argomento circa la sussistenza di un divario di giurisprudenza - lamentato nel caso dal giudice a quo - riguardo al momento dal quale far decorrere, in caso di violazione delle impartite prescrizioni, la conversione della sanzione sostitutiva in pena detentiva - (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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