Corte costituzionale
Ordinanza n. 418/1990
Corte cost., ord. 27 settembre 1990, n. 418
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 418/1990
- Data di deposito
- 27 settembre 1990
- Data di decisione
- 24 settembre 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:418
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16439
In caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla liberta' controllata la conversione della parte non ancora eseguita di tale misura in un egual periodo di reclusione o di arresto, a seconda delle pene originariamente inflitte, non e' automatica, stante il dettato dell'art. 108, primo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689 : "non si applica il disposto dell'art. 67" stessa legge - E' possibile, pertanto, per il giudice la scelta tra la conversione in un periodo di detenzione e l'applicazione di una misura alternativa (affidamento in prova o semiliberta') (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108, primo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.).
Massima n. 16441
Dalle sentenze della Cassazione penale, Sez. 4, 14 dicembre 1985, n. 1010 e Sez. 1, 16 aprile 1987, n. 473 (le sole richiamate nel caso di specie dal giudice a quo), delle quali la prima si riferisce all'art. 66 della legge n. 689, del 1981, e solo la seconda all'art. 108, primo comma, non e' dato trarre argomento circa la sussistenza di un divario di giurisprudenza - lamentato nel caso dal giudice a quo - riguardo al momento dal quale far decorrere, in caso di violazione delle impartite prescrizioni, la conversione della sanzione sostitutiva in pena detentiva - (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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