Corte costituzionale
Ordinanza n. 406/1990
Corte cost., ord. 31 luglio 1990, n. 406
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 406/1990
- Data di deposito
- 31 luglio 1990
- Data di decisione
- 12 luglio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:406
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 1, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 8, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 7, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988
Parametri
Massime
Massima n. 16281
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 18/1989 e O. nn. 73/1989, 125/1989, 156/1989, 158/1989, 159/1989, 161/1989, 340/1989 e 420/1989.
Massima n. 16283
Non appare irrazionale ne' lesiva dell'indipendenza del giudice la previsione di responsabilita' civile di un componente l'organo giudiziario (nella specie: commissione tributaria di I grado) in ordine a tutte le questioni sulle quali, in conformita' delle norme di rito, e' chiamato a decidere come membro del collegio, ancorche' sia stato messo in minoranza su una questione pregiudiziale preclusiva dell'esame delle questioni da decidere successivamente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., degli artt. 1, 7, 8, 16, legge 13 aprile 1988, n. 117).
Massima n. 16293
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 18/1989 e O. n. 156/1989.
Massima n. 16316
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 155/89.
Massima n. 16317
La norma relativa alla misura della rivalsa non esplica alcun riflesso sull'indipendenza e l'imparzialita' del giudice e quindi non viola l'art. 101 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 101 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 legge 13 aprile 1988, n. 117).
Massima n. 16318
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 18/1989 e O. n. 420/1989.
Massima n. 16319
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 155/1989.
Massima n. 16320
Nell'ipotesi che il comportamento del giudice costituisca reato, lo Stato che sia parte in giudizio puo' agire in via diretta contro lui, mentre l'esclusione, in ogni altro caso, dell'azione diretta dello Stato risponde ad una scelta, non irrazionale, di politica legislativa, caratterizzata dal contemperamento di interessi contrapposti di rilievo costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101 Cost.). - Nello stesso senso O. n. 5/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 28, 97 e 101 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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