Corte costituzionale

Ordinanza n. 406/1990

Corte cost., ord. 31 luglio 1990, n. 406

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
406/1990
Data di deposito
31 luglio 1990
Data di decisione
12 luglio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:406

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 1, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 8, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 7, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988

Parametri

Massime

Massima n. 16281

Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 18/1989 e O. nn. 73/1989, 125/1989, 156/1989, 158/1989, 159/1989, 161/1989, 340/1989 e 420/1989.

Massima n. 16283

Non appare irrazionale ne' lesiva dell'indipendenza del giudice la previsione di responsabilita' civile di un componente l'organo giudiziario (nella specie: commissione tributaria di I grado) in ordine a tutte le questioni sulle quali, in conformita' delle norme di rito, e' chiamato a decidere come membro del collegio, ancorche' sia stato messo in minoranza su una questione pregiudiziale preclusiva dell'esame delle questioni da decidere successivamente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., degli artt. 1, 7, 8, 16, legge 13 aprile 1988, n. 117).

Massima n. 16293

Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 18/1989 e O. n. 156/1989.

Massima n. 16316

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 155/89.

Massima n. 16317

La norma relativa alla misura della rivalsa non esplica alcun riflesso sull'indipendenza e l'imparzialita' del giudice e quindi non viola l'art. 101 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 101 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 legge 13 aprile 1988, n. 117).

Massima n. 16318

Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 18/1989 e O. n. 420/1989.

Massima n. 16319

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 155/1989.

Massima n. 16320

Nell'ipotesi che il comportamento del giudice costituisca reato, lo Stato che sia parte in giudizio puo' agire in via diretta contro lui, mentre l'esclusione, in ogni altro caso, dell'azione diretta dello Stato risponde ad una scelta, non irrazionale, di politica legislativa, caratterizzata dal contemperamento di interessi contrapposti di rilievo costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101 Cost.). - Nello stesso senso O. n. 5/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 28, 97 e 101 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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