Corte costituzionale
Ordinanza n. 388/1990
Corte cost., ord. 31 luglio 1990, n. 388
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 388/1990
- Data di deposito
- 31 luglio 1990
- Data di decisione
- 12 luglio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:388
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 96, codice di procedura civile
- art. 81, codice di procedura civile
- art. 174, ss., codice di procedura civile
- regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 91, codice di procedura civile
- art. 2909, codice civile
- art. 72, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 75, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 101, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 16216
Ogni regime pensionistico ha le proprie peculiarita' e caratteristiche, derivanti dalla specialita' delle norme regolatrici, in relazione all'ente che eroga la prestazione ed al regime contributivo che la determina; tali peculiarita', in caso di contestazione e di controversie sul diritto a pensione si riflettono anche sui giudizi ed in ispecie sui giudici competenti a decidere e sulle norme processuali applicabili.Non possono quindi porsi a confronto, perche' affatto disomogenee, le situazioni delle parti private nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti e quelle delle parti di consimili procedimenti dinanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 72 r.d. 12 luglio 1934, n.1214 in relazione agli artt. 81, 91, 96, 174 e segg. c.p.c.; 2909 c.c., al r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Massima n. 16220
Riguardo alle pensioni a totale carico dello Stato, la liquidazione delle quali e' demandata alle singole amministrazioni, la funzione giurisdizionale esclusiva appartiene alla Corte dei conti, che e', quindi, il giudice naturale in materia (legge 8 aprile 1933, n.255). Anche l'attivita' istruttoria e' precipuamente affidata alla Corte (artt. 14 e 15 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038) la quale eventualmente puo' demandare al P.M. il compimento di atti istruttori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione agli artt. 168 bis e 174 cod.proc.civ., denunciato - in riferimento all'art. 25 Cost. - in quanto attribuisce poteri istruttori al P.M. anziche' ad un giudice istruttore).
Massima n. 16227
La prevista presenza nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti, del P.M. con taluni poteri di indagine ed istruttori, non lede il diritto di difesa delle parti. L'amministrazione che eroga il trattamento pensionistico - alla quale viene tempestivamente comunicato il ricorso - puo' infatti essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, mentre il privato puo' farsi rappresentare e difendere da un avvocato del libero foro. A sua volta, agendo per l'osservanza della legge, il P.M. ne garantisce obiettivamente l'applicazione ed integra eventualmente l'attivita' delle parti, risultando comunque assicurati la regolarita' del contraddittorio e il retto svolgimento del processo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 72, 75 e 81 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione all'art. 101 cod.proc.civ.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), degli artt. 72, 75 e 81 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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