Corte costituzionale

Ordinanza n. 388/1990

Corte cost., ord. 31 luglio 1990, n. 388

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
388/1990
Data di deposito
31 luglio 1990
Data di decisione
12 luglio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:388

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16216

Ogni regime pensionistico ha le proprie peculiarita' e caratteristiche, derivanti dalla specialita' delle norme regolatrici, in relazione all'ente che eroga la prestazione ed al regime contributivo che la determina; tali peculiarita', in caso di contestazione e di controversie sul diritto a pensione si riflettono anche sui giudizi ed in ispecie sui giudici competenti a decidere e sulle norme processuali applicabili.Non possono quindi porsi a confronto, perche' affatto disomogenee, le situazioni delle parti private nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti e quelle delle parti di consimili procedimenti dinanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 72 r.d. 12 luglio 1934, n.1214 in relazione agli artt. 81, 91, 96, 174 e segg. c.p.c.; 2909 c.c., al r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Massima n. 16220

Riguardo alle pensioni a totale carico dello Stato, la liquidazione delle quali e' demandata alle singole amministrazioni, la funzione giurisdizionale esclusiva appartiene alla Corte dei conti, che e', quindi, il giudice naturale in materia (legge 8 aprile 1933, n.255). Anche l'attivita' istruttoria e' precipuamente affidata alla Corte (artt. 14 e 15 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038) la quale eventualmente puo' demandare al P.M. il compimento di atti istruttori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione agli artt. 168 bis e 174 cod.proc.civ., denunciato - in riferimento all'art. 25 Cost. - in quanto attribuisce poteri istruttori al P.M. anziche' ad un giudice istruttore).

Massima n. 16227

La prevista presenza nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti, del P.M. con taluni poteri di indagine ed istruttori, non lede il diritto di difesa delle parti. L'amministrazione che eroga il trattamento pensionistico - alla quale viene tempestivamente comunicato il ricorso - puo' infatti essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, mentre il privato puo' farsi rappresentare e difendere da un avvocato del libero foro. A sua volta, agendo per l'osservanza della legge, il P.M. ne garantisce obiettivamente l'applicazione ed integra eventualmente l'attivita' delle parti, risultando comunque assicurati la regolarita' del contraddittorio e il retto svolgimento del processo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 72, 75 e 81 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione all'art. 101 cod.proc.civ.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), degli artt. 72, 75 e 81 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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