Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/1990

Corte cost., ord. 5 luglio 1990, n. 322

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
322/1990
Data di deposito
5 luglio 1990
Data di decisione
26 giugno 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:322

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15837

L'omessa previsione dell'indicazione del termine entro cui a pena di decadenza deve essere impugnata avanti al Pretore l'ordinanza-ingiunzione emessa per il mancato versamento dei contributi INPS non viola il principio di eguaglianza, in quanto la 'ratio' delle discipline codicistiche relative al decreto ingiuntivo ed al decreto penale di condanna, la' dove prescrivono l'"espresso avvertimento" all'ingiunto o all'imputato circa il termine per fare opposizione al decreto, dipende dal mutamento del rito comportato dall'opposizione, e inoltre, per quanto concerne il decreto ingiuntivo, e' connessa anche al potere del giudice di variare il termine legale riducendolo fino a cinque giorni o aumentandolo a trenta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 15838

L'omessa previsione dell'indicazione del termine entro cui a pena di decadenza deve essere impugnata avanti al Pretore l'ordinanza-ingiunzione, emessa per il mancato versamento dei contributi INPS, non viola l'art. 24 Cost. in quanto il diritto di difesa non implica l'obbligo dell'autorita' che emette un provvedimento sanzionatorio di informare il destinatario in merito ai modi ed ai termini di legge per l'esercizio della facolta' di opposizione; peraltro, nelle ordinanze-ingiunzione emesse dall'INPS sono espressamente richiamate le norme regolatrici di tale procedura, e in particolare lo stesso art. 35 della legge n. 689/1981, che stabilisce il termine per proporre opposizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. n. 351/1989.

Massima n. 15839

L'omessa previsione dell'indicazione del termine entro cui a pena di decadenza deve essere impugnata avanti al Pretore l'ordinanza- ingiunzione emessa per il mancato versamento dei contributi INPS non viola l'art. 97 Cost., atteso che dall'invocato principio di imparzialita' dell'amministrazione non puo' farsi derivare un obbligo d'informazione, e le norme particolari che in qualche caso tale obbligo prevedono, derivano da una peculiare ragione, quale la complessa articolazione delle procedure di gravame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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