Corte costituzionale
Ordinanza n. 322/1990
Corte cost., ord. 5 luglio 1990, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 322/1990
- Data di deposito
- 5 luglio 1990
- Data di decisione
- 26 giugno 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:322
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15837
L'omessa previsione dell'indicazione del termine entro cui a pena di decadenza deve essere impugnata avanti al Pretore l'ordinanza-ingiunzione emessa per il mancato versamento dei contributi INPS non viola il principio di eguaglianza, in quanto la 'ratio' delle discipline codicistiche relative al decreto ingiuntivo ed al decreto penale di condanna, la' dove prescrivono l'"espresso avvertimento" all'ingiunto o all'imputato circa il termine per fare opposizione al decreto, dipende dal mutamento del rito comportato dall'opposizione, e inoltre, per quanto concerne il decreto ingiuntivo, e' connessa anche al potere del giudice di variare il termine legale riducendolo fino a cinque giorni o aumentandolo a trenta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 15838
L'omessa previsione dell'indicazione del termine entro cui a pena di decadenza deve essere impugnata avanti al Pretore l'ordinanza-ingiunzione, emessa per il mancato versamento dei contributi INPS, non viola l'art. 24 Cost. in quanto il diritto di difesa non implica l'obbligo dell'autorita' che emette un provvedimento sanzionatorio di informare il destinatario in merito ai modi ed ai termini di legge per l'esercizio della facolta' di opposizione; peraltro, nelle ordinanze-ingiunzione emesse dall'INPS sono espressamente richiamate le norme regolatrici di tale procedura, e in particolare lo stesso art. 35 della legge n. 689/1981, che stabilisce il termine per proporre opposizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. n. 351/1989.
Massima n. 15839
L'omessa previsione dell'indicazione del termine entro cui a pena di decadenza deve essere impugnata avanti al Pretore l'ordinanza- ingiunzione emessa per il mancato versamento dei contributi INPS non viola l'art. 97 Cost., atteso che dall'invocato principio di imparzialita' dell'amministrazione non puo' farsi derivare un obbligo d'informazione, e le norme particolari che in qualche caso tale obbligo prevedono, derivano da una peculiare ragione, quale la complessa articolazione delle procedure di gravame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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