Corte costituzionale
Ordinanza n. 249/1990
Corte cost., ord. 15 maggio 1990, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 249/1990
- Data di deposito
- 15 maggio 1990
- Data di decisione
- 3 maggio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:249
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15596
Come la Corte ha ripetutamente affermato, il pubblico ministero non ha il potere di emettere provvedimenti decisori e, conseguentemente, non e' legittimato, in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale, sostituendosi all'autorita' giurisdizionale competente. Tale linea interpretativa va ribadita nel sistema del nuovo codice di procedura penale, il quale riconosce al titolare dell'azione penale "per intero e senza concessione ad ibridismi di sorta, la posizione di parte". (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 544 del codice di procedura penale del 1988, e 158 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 101, 107, 3 e 24 della Costituzione). - S. nn. 40/1963, 41/1963 e 42/1963 e O. nn. 186/1971, 5/1979, 163/1981 e 285/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 554 del codice di procedura penale e 158 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 101, 107, 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Pescara con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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