Corte costituzionale
Ordinanza n. 171/1990
Corte cost., ord. 4 aprile 1990, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 171/1990
- Data di deposito
- 4 aprile 1990
- Data di decisione
- 19 marzo 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 155 del 23 aprile 1981
- art. 21, comma 6, legge n. 67 del 11 marzo 1988
- art. 3, comma 13, legge n. 297 del 29 maggio 1982
- art. 9, legge n. 140 del 15 aprile 1985
- art. 19, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 15244
A conferma delle decisioni di manifesta infondatezza gia' pronunciate sulla medesima questione va ribadito che, in materia di pensioni e quindi, nel caso, nella disciplina delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria, sussiste la discrezionalita' del legislatore, i cui interventi per la concessione di miglioramenti dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualita' imposta da scelte di politica sociale ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessita' di bilancio ed alla finalita' di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali. Va altresi' rilevato che, ai fini dell'attuazione del riordino della materia e' stata di recente emanata la legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni all'art. 21, n. 6, interpretato, poi, con l'art. 3, comma 2 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, e che tale articolo, secondo quanto affermato dalla Corte con sent. n. 72/1990, e' riferibile anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 legge 23 aprile 1981, n. 155; 3, tredicesimo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297; 9 legge 14 aprile 1985, n. 140; e 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione, in essi rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate prima del 1983, e dell'art. 19, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione alla concorrenza dell'importo via via fissato con massimale di pensione). - S. n. 173/1986 e O. n. 120/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale); 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze