Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/1990

Corte cost., ord. 4 aprile 1990, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
171/1990
Data di deposito
4 aprile 1990
Data di decisione
19 marzo 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:171

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge n. 155 del 23 aprile 1981
  • art. 21, comma 6, legge n. 67 del 11 marzo 1988
  • art. 3, comma 13, legge n. 297 del 29 maggio 1982
  • art. 9, legge n. 140 del 15 aprile 1985
  • art. 19, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 15244

A conferma delle decisioni di manifesta infondatezza gia' pronunciate sulla medesima questione va ribadito che, in materia di pensioni e quindi, nel caso, nella disciplina delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria, sussiste la discrezionalita' del legislatore, i cui interventi per la concessione di miglioramenti dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualita' imposta da scelte di politica sociale ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessita' di bilancio ed alla finalita' di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali. Va altresi' rilevato che, ai fini dell'attuazione del riordino della materia e' stata di recente emanata la legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni all'art. 21, n. 6, interpretato, poi, con l'art. 3, comma 2 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, e che tale articolo, secondo quanto affermato dalla Corte con sent. n. 72/1990, e' riferibile anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 legge 23 aprile 1981, n. 155; 3, tredicesimo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297; 9 legge 14 aprile 1985, n. 140; e 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione, in essi rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate prima del 1983, e dell'art. 19, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione alla concorrenza dell'importo via via fissato con massimale di pensione). - S. n. 173/1986 e O. n. 120/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale); 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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