Corte costituzionale
Ordinanza n. 16/1990
Corte cost., ord. 23 gennaio 1990, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 16/1990
- Data di deposito
- 23 gennaio 1990
- Data di decisione
- 18 gennaio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 11, comma 1, legge n. 482 del 2 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 14889
Come la Corte ha gia' affermato, la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria e successivamente divenuti invalidi, il cui rapporto di lavoro e' assistito da specifiche normative, e' diversa da quella dei lavoratori gia' minorati nella loro capacita' lavorativa e assistiti, percio', dalle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie. D'altra parte, quanto ai principi intesi a preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte operative del relativo svolgimento, va considerato che, applicandosi le percentuali di legge nei loro originari contenuti, verrebbero a ingenerarsi ingiustificati squilibri in ordine agli obblighi del datore di lavoro (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41 Cost., degli artt. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 e 9, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui consentono il computo nelle categorie protette dei lavoratori invalidi gia' occupati nell'impresa, a condizione che l'invalidita' non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che comunque il suo grado non sia inferiore al sessanta per cento).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni termini) come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Roma e dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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