Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/1990

Corte cost., ord. 23 gennaio 1990, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
16/1990
Data di deposito
23 gennaio 1990
Data di decisione
18 gennaio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 11, comma 1, legge n. 482 del 2 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 14889

Come la Corte ha gia' affermato, la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria e successivamente divenuti invalidi, il cui rapporto di lavoro e' assistito da specifiche normative, e' diversa da quella dei lavoratori gia' minorati nella loro capacita' lavorativa e assistiti, percio', dalle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie. D'altra parte, quanto ai principi intesi a preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte operative del relativo svolgimento, va considerato che, applicandosi le percentuali di legge nei loro originari contenuti, verrebbero a ingenerarsi ingiustificati squilibri in ordine agli obblighi del datore di lavoro (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41 Cost., degli artt. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 e 9, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui consentono il computo nelle categorie protette dei lavoratori invalidi gia' occupati nell'impresa, a condizione che l'invalidita' non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che comunque il suo grado non sia inferiore al sessanta per cento).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni termini) come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Roma e dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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