Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/1990

Corte cost., ord. 26 marzo 1990, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
146/1990
Data di deposito
26 marzo 1990
Data di decisione
7 marzo 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:146

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 79 del 25 marzo 1983
  • art. 10, decreto-legge n. 17 del 29 gennaio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 15209

E' norma logica e aderente al principio di buona amministrazione, quella che dispone la riduzione dell'indennita' integrativa, in caso di pensionamento anticipato per dimissioni, in proporzione degli anni di servizio prestato; ne' alcun rilievo puo' avere, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, la circostanza che solo con il decreto-legge, n. 594 del 1985 (e poi con il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella legge 18 aprile 1986, n. 120), il legislatore abbia esteso il trattamento previsto dalla norma impugnata anche ai dipendenti destituiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nella parte in cui dispone che al personale avente diritto all'indennita' integrativa speciale, a partire dall'entrata in vigore di detto decreto, ove presenti domanda di pensionamento anticipato, la misura dell'indennita', da corrispondersi in aggiunta alla pensione, deve essere determinata in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianita' di servizio). - S. n. 531/1988 e O. n. 273/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei Conti, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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