Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1989
Corte cost., sent. 3 marzo 1989, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1989
- Data di deposito
- 3 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:88
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Marche del 29 settembre 1988
- legge n. 93 del 29 marzo 1983
Parametri
Massime
Massima n. 13944
Non viola la riserva di legge contenuta nell'art. 97 Cost. la legge regionale che, in attuazione dello Statuto della Regione, demanda al regolamento interno del Consiglio regionale la integrazione di disposizioni meramente funzionali all'attivita' dell'organo, secondo direttive gia' sufficientemente delineate dalla legge stessa. Ne', ove tale regolamento "di organizzazione" individui le figure professionali che l'organo considera funzionali alla propria attivita', puo' configurarsi un contrasto con il principio di eguaglianza, in relazione agli altri dipendenti della Regione, poiche' l'attribuzione in concreto dei profili professionali a ciascun dipendente resta disciplinata dal richiamo alle vigenti leggi in materia che recepiscono, nel rispetto dell'art. 117 Cost., gli accordi contemplati nella legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93. Stante la sostanziale unitarieta' del procedimento previsto dall'art. 127 Cost. nelle due distinte fasi del rinvio governativo al Consiglio regionale e dell'eventuale impugnazione della legge, i motivi prospettati nel ricorso devono, a pena d'inammissibilita', essere prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali, nell'atto di rinvio per il riesame; cio` al fine di porre il Consiglio regionale nella condizione di poter utilmente conoscere i dubbi di legittimita' prospettati e quindi di poterli eliminare in sede di riesame oppure di contestarne la fondatezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche riapprovata il 29 settembre 1988 recante: "Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50: 'Organizzazione amministrativa della regione', ed alla legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31: 'Disposizioni sull'ordinamento giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali', e successive modificazioni", sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti:
dell'art. 1, quarto comma, lettera c) in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost.;
dell'art. 2 in riferimento all'art. 117 Cost.;
dell'art. 5 in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost.;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima legge regionale in riferimento all'art. 97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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