Corte costituzionale
Sentenza n. 55/1989
Corte cost., sent. 23 febbraio 1989, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/1989
- Data di deposito
- 23 febbraio 1989
- Data di decisione
- 9 febbraio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 7, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 28, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 1, comma 2, legge n. 230 del 18 aprile 1962
- art. 2, comma 2, legge n. 230 del 18 aprile 1962
Parametri
Massime
Massima n. 12017
UNIVERSITA'- LETTORI DI LINGUA STRANIERA. Lo scopo e i contenuti delle prestazioni che formano oggetto dei contratti di diritto privato con cui le Universita' assumono lettori di lingua straniera ai sensi dell'art. 28, III c. del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, configurano una specialita' del rapporto che giustifica l'apposizione del termine in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1, I c. e 2, II c. della legge n. 230 del 1962. Contrasta con i principi di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. la disposizione del citato art. 28, III c. nella parte in cui impedisce la possibilita' di rinnovo dei predetti contratti per piu' di cinque anni. Palesemente inconsistente e' la pretesa violazione dell'art. 38 Cost. atteso che l'art. 28 cit. non tocca minimamente la disciplina previdenziale del rapporto. cfr sent. n. 284 del 1987
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), nella parte in cui non consente il rinnovo annuale per più di cinque anni dei contratti di cui al precedente primo comma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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