Corte costituzionale
Sentenza n. 534/1989
Corte cost., sent. 11 dicembre 1989, n. 534
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 534/1989
- Data di deposito
- 11 dicembre 1989
- Data di decisione
- 30 novembre 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:534
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, n. 4, legge n. 67 del 11 marzo 1988
- art. 10, n. 3, legge n. 67 del 11 marzo 1988
- art. 10, n.3, legge n. 67 del 11 marzo 1988
- art. 10, n.4, legge n. 67 del 11 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 14296
La genericita' e l'indeterminatezza di prospettazione e di contenuto dell'ordinanza di rimessione non consentono l'esame della sollevata questione di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione relativa all'art. 10, nn. 3 e 4, L. 11 marzo 1988 n. 67, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost. - censurando, in materia di contribuzione al Servizio sanitario nazionale, "l'omissione...di modifiche radicali da parte del legislatore ordinario").
Massima n. 14297
L'art. 10 della legge 11 marzo 1988 n. 67 rivela, ancorche' su di un piano di stretta provvisorieta', un tentativo, sia pur modesto, di rendere maggiormente uniforme la contribuzione sanitaria, sicche' puo' ancora eccezionalmente consentirsi, in via estremamente contingente, la vigenza di esso: con la specifica e ribadita avvertenza, tuttavia, che il protrarsi dell'inerzia legislativa nella razionalizzazione dell'attuale normativa, ovvero il perpetuarsi dell'adozione di interventi disarmonici ed episodici, avulsi dalle garanzie costituzionali, non potra' non essere seguito, nell'immediato futuro, da un conseguente adeguato riesame della materia. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 10, nn. 3 e 4, L. n. 67 cit.). - S.nn.431/1987, 89/1984; O.n.403/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Roma, con l'ordinanza n. 304/1989;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza n. 369/1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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