Corte costituzionale

Sentenza n. 534/1989

Corte cost., sent. 11 dicembre 1989, n. 534

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
534/1989
Data di deposito
11 dicembre 1989
Data di decisione
30 novembre 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:534

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, n. 4, legge n. 67 del 11 marzo 1988
  • art. 10, n. 3, legge n. 67 del 11 marzo 1988
  • art. 10, n.3, legge n. 67 del 11 marzo 1988
  • art. 10, n.4, legge n. 67 del 11 marzo 1988

Parametri

Massime

Massima n. 14296

La genericita' e l'indeterminatezza di prospettazione e di contenuto dell'ordinanza di rimessione non consentono l'esame della sollevata questione di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione relativa all'art. 10, nn. 3 e 4, L. 11 marzo 1988 n. 67, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost. - censurando, in materia di contribuzione al Servizio sanitario nazionale, "l'omissione...di modifiche radicali da parte del legislatore ordinario").

Massima n. 14297

L'art. 10 della legge 11 marzo 1988 n. 67 rivela, ancorche' su di un piano di stretta provvisorieta', un tentativo, sia pur modesto, di rendere maggiormente uniforme la contribuzione sanitaria, sicche' puo' ancora eccezionalmente consentirsi, in via estremamente contingente, la vigenza di esso: con la specifica e ribadita avvertenza, tuttavia, che il protrarsi dell'inerzia legislativa nella razionalizzazione dell'attuale normativa, ovvero il perpetuarsi dell'adozione di interventi disarmonici ed episodici, avulsi dalle garanzie costituzionali, non potra' non essere seguito, nell'immediato futuro, da un conseguente adeguato riesame della materia. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 10, nn. 3 e 4, L. n. 67 cit.). - S.nn.431/1987, 89/1984; O.n.403/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Roma, con l'ordinanza n. 304/1989;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza n. 369/1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze