Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1989

Corte cost., sent. 16 febbraio 1989, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1989
Data di deposito
16 febbraio 1989
Data di decisione
9 febbraio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 2, comma 2, legge n. 180 del 7 maggio 1981
  • art. 90, comma 1, n.4, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 12917

Poiche' l'ufficiale non magistrato e' chiamato a comporre il collegio del tribunale militare per dare un qualificato contributo inerente alla peculiarita' della vita e dell'organizzazione militare, non puo' ritenersi irrazionale che il legislatore abbia assimilato la sua posizione, quanto alle ipotesi in cui lo stesso puo' incorrere nella responsabilita' civile, a quella dei giudici esperti presenti nei diversi tipi di organi giudiziari specializzati. (In base a tale principio e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, L. 13 aprile 1988 n. 117).

Massima n. 12918

Poiche' nei confronti dell'ufficiale, componente non togato del tribunale militare, operano le stesse garanzie che riguardano il magistrato e per di piu' il militare e' prescelto mediante estrazione a sorte e permane nelle funzioni per soli due mesi, la disciplina che lo riguarda e' nel suo complesso tale che il vincolo gerarchico nei confronti del superiore, anche se non espressamente escluso, non ha alcuna possibilita' di operare in modo lesivo della sua indipendenza. (In base a tale principio e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, L. 7 maggio 1981 n. 180, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 108 Cost.).

Massima n. 12919

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 90, primo comma, n. 4, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni, ovvero irrazionalmente piu' severa di quella prevista per comportamenti di minore gravita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo comma, n.4, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 101 e 108 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze