Corte costituzionale
Sentenza n. 456/1989
Corte cost., sent. 27 luglio 1989, n. 456
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 456/1989
- Data di deposito
- 27 luglio 1989
- Data di decisione
- 19 luglio 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:456
Norme oggetto del giudizio
- art. 343-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 18, comma 1, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 20, lett.c, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 13921
E' inammissibile - sia perche' prospettata in linea meramente ipotetica, sia perche' relativa ad una interpretazione pacificamente esclusa da dottrina e giurisprudenza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 343 bis cod. proc. pen., nella parte in cui "potrebbe" rendere vincolante, nel prosieguo del giudizio, il principio di diritto affermato dalla Cassazione nell'ambito di un procedimento incidentale concernente la legittimita' del sequestro penale di immobili disposto dal Pretore. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 102, comma primo). - S. n. 123/1970.
Massima n. 13923
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, comma primo, e 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - impugnati in quanto, secondo l'interpretazione della Cassazione, non prevedono il reato di lottizzazione abusiva anche nei casi in cui la destinazione d'uso della costruzione risulti comunque mutata rispetto a quella della concessione del Sindaco - va dichiarata inammissibile, sia perche' investe un'interpretazione che il giudice 'a quo' dichiaratamente non condivide, sia perche' si sostanzia, comunque, nella richiesta di una non consentita pronunzia additiva in 'malam partem' in materia penale. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, Cost.). - S.n. 148/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, primo comma, e 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 343-bis del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 102 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Milano con ordinanza 7 dicembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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