Corte costituzionale

Sentenza n. 325/1989

Corte cost., sent. 6 giugno 1989, n. 325

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
325/1989
Data di deposito
6 giugno 1989
Data di decisione
18 maggio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:325

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 12242

E' inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale concernente l'inescusabilita' dell'ignoranza "inevitabile" dei doveri inerenti allo stato militare, in quanto il giudice 'a quo' non ha precisato se (e per quali motivi) l'errore invocato nel caso concreto dovesse ritenersi inevitabile. (Inammissibilita' della questione relativa all'art. 39 cod.pen.mil.pace, impugnato in relazione all'art. 5 cod. pen. ed in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27 e 52, comma terzo, Cost.). - sul concetto di ignoranza "inevitabile" della legge penale, S. n. 364/1988; v. anche O. nn. 221/1987, 151/1988.

Massima n. 12244

L'art. 39 cod.pen.mil.pace, sancendo L'inescusabilita' dell'errore circa i doveri inerenti allo stato militare, si riferisce all'ignoranza delle "fonti normative" di tali doveri, sicche' l'errore sulla portata di un (concreto) "atto" amministrativo, quale il manifesto di chiamata alle armi, e' in realta' errore di fatto, che esclude il dolo ai sensi dell'art. 47, comma primo, cod. pen.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, cod.pen.mil.pace, in relazione all'art. 47, cod. pen., ed in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27 e 52, comma terzo, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 47 del codice penale con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 52, terzo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 27 ottobre 1988;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 5 del codice penale, e con riferimento ai detti parametri costituzionali, sollevata dal medesimo Tribunale con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze