Corte costituzionale
Sentenza n. 325/1989
Corte cost., sent. 6 giugno 1989, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 325/1989
- Data di deposito
- 6 giugno 1989
- Data di decisione
- 18 maggio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:325
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 12242
E' inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale concernente l'inescusabilita' dell'ignoranza "inevitabile" dei doveri inerenti allo stato militare, in quanto il giudice 'a quo' non ha precisato se (e per quali motivi) l'errore invocato nel caso concreto dovesse ritenersi inevitabile. (Inammissibilita' della questione relativa all'art. 39 cod.pen.mil.pace, impugnato in relazione all'art. 5 cod. pen. ed in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27 e 52, comma terzo, Cost.). - sul concetto di ignoranza "inevitabile" della legge penale, S. n. 364/1988; v. anche O. nn. 221/1987, 151/1988.
Massima n. 12244
L'art. 39 cod.pen.mil.pace, sancendo L'inescusabilita' dell'errore circa i doveri inerenti allo stato militare, si riferisce all'ignoranza delle "fonti normative" di tali doveri, sicche' l'errore sulla portata di un (concreto) "atto" amministrativo, quale il manifesto di chiamata alle armi, e' in realta' errore di fatto, che esclude il dolo ai sensi dell'art. 47, comma primo, cod. pen.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, cod.pen.mil.pace, in relazione all'art. 47, cod. pen., ed in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27 e 52, comma terzo, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 47 del codice penale con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 52, terzo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 27 ottobre 1988;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 5 del codice penale, e con riferimento ai detti parametri costituzionali, sollevata dal medesimo Tribunale con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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