Corte costituzionale
Sentenza n. 309/1989
Corte cost., sent. 26 maggio 1989, n. 309
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 309/1989
- Data di deposito
- 26 maggio 1989
- Data di decisione
- 18 maggio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:309
Norme oggetto del giudizio
- art. 124, decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974
- art. 1, lett.A9, legge n. 477 del 30 luglio 1973
- art. 4, comma 1, legge n. 477 del 30 luglio 1973
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 12023
ISTRUZIONE PUBBLICA - FUNZIONE ISPETTIVA - RUOLI DISTINTI. La direttiva, impartita dagli artt. 1, lett. a), e 4, primo comma, punto 2) della legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, di "riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale" e, correlativamente, di "disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale ispettivo della scuola materna, elementare e secondaria", non implica, ne' concettualmente, ne' in via di interpretazione della mens legis, un vincolo del legislatore delegato all'istituzione di un ruolo unico. Non sussiste pertanto la denunziata violazione dell'art. 76 Cost. Nemmeno e' ravvisabile una violazione del principio di cui all'art. 3 Cost. stante l'obiettiva differenza di compiti e diposizione giuridica tra ispettori tecnici centrali e ispettori tecnici periferici. Va conseguentemente disattesa la pretesa violazione degli artt. 36 e 37 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 124 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), sollevata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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