Corte costituzionale
Sentenza n. 229/1989
Corte cost., sent. 21 aprile 1989, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 229/1989
- Data di deposito
- 21 aprile 1989
- Data di decisione
- 13 aprile 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, lett.p, legge n. 400 del 23 agosto 1988
Parametri
- art. 115, Costituzione
- art. 125, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 126, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 13374
La natura costituzionale conferita all'autonomia regionale dall'art. 115 Cost. comporta che il complesso sistema delle relazioni tra Stato e Regioni debba trovare la sua base diretta nel tessuto della Costituzione, cui spetta fissare contenuti e confini di tale autonomia. Di conseguenza, ad ogni potere di intervento dello Stato che possa incidere su tale sfera costituzionalmente garantita in modo da condizionarne la misura e la portata, non potra' non corrispondere un fondamento specifico nella stessa disciplina costituzionale.
Massima n. 13375
Il potere di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e Province autonome, attribuito al Consiglio dei ministri dall'art. 2, terzo comma, lett. p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per essere esercitato da un soggetto esterno all'amministrazione che ha posto in essere l'atto nei confronti di atti viziati da illegittimita', va ricondotto, in generale, al controllo di legittimita' sugli atti ed, in particolare, alla disciplina del controllo di legittimita' sugli atti amministrativi delle Regioni dettata dall'art. 125 Cost. Con tale disciplina, posta a garanzia di una autonomia compiutamente definita dalla Costituzione e percio' tassativa ed insuscettibile di estensione da parte del legislatore ordinario, e' incompatibile la norma impugnata, che prevede un controllo esercitato, in forma accentrata, dal Governo, laddove l'art. 125 Cost. prevede che il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione avvenga da parte di un organo dello Stato "in forma decentrata".
Massima n. 13376
Qualora si inquadrasse l'annullamento straordinario degli atti illegittimi delle Regioni e delle Province autonome fuori dell'ambito di operativita' dell'art. 125 Cost., si perverrebbe comunque a concludere per l'incostituzionalita' di tale potere. Qualificando infatti l'annullamento come atto di autotutela, occorrerebbe partire da una visione monolitica dell'amministrazione pubblica, incompatibile con il disegno pluralista tracciato dalla Carta repubblicana; qualificandolo invece come atto di alta amministrazione, l'incostituzionalita' deriverebbe dalla previsione di un intervento limitativo della sfera regionale non di indirizzo, bensi' speicifico e puntuale, caratterizzato dal massimo della discrezionalita'.
Massima n. 13377
Il potere di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi riconosciuto al Consiglio dei ministri, si presenta, sotto qualunque profilo lo si voglia inquadrare,come incostituzionale, ove venga esercitato nei confronti delle Regioni ordinarie e speciali, e delle Province autonome, in quanto incompatibile con la natura stessa della loro autonomia, come definita nel disegno tracciato dal titolo quinto della parte seconda della Costituzione, derogabile, ma solo in termini piu` favorevoli, per le autonomie speciali. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. p), della legge 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. p) della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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