Corte costituzionale
Sentenza n. 19/1989
Corte cost., sent. 24 gennaio 1989, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/1989
- Data di deposito
- 24 gennaio 1989
- Data di decisione
- 11 gennaio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
- art. 16, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
- art. 7, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
- art. 9, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
- art. 11, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
- art. 21, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
- art. 25, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
- art. 28, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
- art. 8, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
- art. 23, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
- art. 24, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
- art. 26, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
Parametri
- art. 14, lett.Q, statuto regione Sicilia
- art. 36, Costituzione
- art. 4, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 20, legge n. 93 del 20 marzo 1983
- art. 11, preleggi
Massime
Massima n. 13352
Gli artt. 1, secondo comma, e 16 della l. reg. Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, i quali prevedono la concessione di benefici economici (assegno perequativo e assegno integrativo di quiescenza) al personale comandato da altre amministrazioni, con riferimento anche al periodo anteriore all'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale, non esulano dalla competenza che l'art. 14, lett. q), dello Statuto speciale riferisce alla Regione Sicilia, in quanto le norme suindicate non hanno disciplinato ne` modificato lo stato giuridico di personale non regionale, ma solo regolato un aspetto del trattamento economico di dipendenti, gia' in posizione di comando, transitati nei ruoli regionali o cessati dal servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 16 della l. della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11).
Massima n. 13353
Gli artt. 7, primo comma, e 9 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, nel prevedere, rispettivamente, l'aumento di varie indennita' e la rivalutazione dell'indennita' di trasferta, in senso piu' favorevole di quanto spetta ai dipendenti statali, non violano gli artt. 3, 36 e 97 Cost., ne` l'art. 4 della l. 29 marzo 1983, n. 93. I princi'pi richiamati da quest'ultima disposizione, in tema di "omogeneizzazione" delle posizioni giuridiche e di perequazione dei trattamenti economici, non precludano infatti per il personale regionale l'adozione di trattamenti migliorativi rispetto ai dipendenti statali, mentre non e' ravvisabile lesione ai princi'pi di ragionevolezza e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.), avuto riguardo, per l'incremento delle indennita' di cui all'art. 7, primo comma, all'aumento del costo della vita nell'ambito regionale, e, per l'indennita' di trasferta di cui all'art. 9, al costo medio dell'alloggio, e del vitto ed alla riduzione dell'indennita' nel caso di rimborso diretto della spesa per i pasti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt., 7 e 9 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., ed all'art. 4 della l. 29 marzo 1983, n. 93). - Cfr. Sentt. n. 112/1973; n. 21/1978; n. 12/1980; n. 1032/1988.
Massima n. 13354
L'art. 11, primo comma, della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, nel prevedere, ai fini della progressione nella carriera dei dipendenti regionali, la valutazione, a domanda, dei servizi comunque resi, senza distinguere tra servizi di ruolo e non di ruolo, non pregiudica i canoni della ragionevolezza e del buon andamento imposti dagli artt. 3 e 97 Cost., in quanto spetta alla discrezionalita' del legislatore regionale stabilire, ai fini in esame, l'incidenza dei servizi resi e graduare il rilievo degli stessi. Ne` e' esatto che il secondo comma della disposizione denunciata consenta una duplice valutazione dell'anzianita' di servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della l. della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Massima n. 13355
L'art. 21 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, nel prevedere la valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati dal personale regionale prima del collocamento in ruolo, senza oneri per l'interessato, non e' in contrasto con princi'pi costituzionali, risultando altresi' un regime analogo nella legislazione statale (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, con riferimento agli artt. 3, 97 Cost.).
Massima n. 13356
Gli artt. 25 e 28 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, i quali prevedono l'inquadramento, di diritto o a domanda, di particolari categorie di personale regionale in livelli determinati, non ledono ne` l'art. 97 Cost., ne` il princi'pio del reclutamento per concorso (art. 20, l. n. 93/1983), poiche` hanno provveduto a regolare,in via transitoria, situazioni del tutto peculiari. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25 e 28 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, con riferimento all'art. 97 Cost.).
Massima n. 13357
Il princi'pio di irretroattivita' della legge (art. 11 disp. prel. al cod. civ.), e' stato costituzionalizzato solo con riferimento alla materia penale (art. 25 Cost.) ed in relazione ad esso il legislatore regionale si trova nella stessa posizione del legislatore statale, con la possibilita', quindi, di emanare, fuori dell'anzidetta materia, norme con efficacia retroattiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 11, 23, 24 e 25 della l. della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11).
Massima n. 13358
L'art. 4 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, il quale prevede, per tutto il personale regionale, la possibilita' del passaggio alla fascia retributiva superiore, pertinente a qualifiche diverse, in base al solo requisito dell'anzianita' nella qualifica, urta contro il princi'pio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., in quanto nel pubblico impiego vi e' un naturale rapporto di corrispettivita' tra livello retributivo e qualifica, mentre la previsione di uno scorrimento illimitato tra le varie fasce funzionali in base alla mera anzianita' finisce per togliere valore all'ordine delle qualifiche ed ai diversi requisiti di preparazione, competenza e professionalita' richiesti per ciascuna di esse. E' pertanto incostituzionale l'art. 4 della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11.
Massima n. 13359
L'omessa indicazione di profili di impugnativa riferiti alla norma denunciata con il ricorso rende inammissibile la domanda (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988 n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il biennio 1985-87 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale);
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 26 della stessa legge regionale;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 1, secondo comma, 7, 8, terzo comma, 9, 11, 16, 21, 23, 24, 25 e 28 della stessa legge regionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed all'art. 4 della l. 29 marzo 1983 n. 93.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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