Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1989

Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
184/1989
Data di deposito
12 aprile 1989
Data di decisione
10 aprile 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:184

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 5, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 17, comma 3, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 17, comma 4, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 17, comma 4, legge n. 144 del 3 aprile 1977
  • art. 17, comma 5, legge n. 144 del 3 aprile 1977
  • art. 17, comma 3, legge n. 144 del 3 aprile 1977

Parametri

Massime

Massima n. 12873

E' manifestamente infondata - in quanto gia' dichiarata tale con precedente pronuncia e riproposta con argomentazioni ne' nuove ne' diverse rispetto a quelle gia' esaminate da questa Corte - la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 17, quinto comma, L. 13 aprile 1977 n. 114. - cfr. O.n. 316/1987.

Massima n. 12874

Le norme che prevedono responsabilita' di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilita' di agire in giudizio - nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimita' costituzionale - vanno interpretate nel senso che sia data la possibilita' al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista, come diritto inviolabile, dall'art. 24 Cost.. Nella specie, la moglie, chiamata a rispondere in via solidale, ben puo' tutelare i propri diritti dinanzi al giudice competente qualora, attraverso la notifica dell'avviso di mora, venga a conoscenza della pretesa dell'amministrazione finanziaria. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, L. 13 aprile 1977 n. 114, sollevato in riferimento all'art. 24 Cost.). - cfr. S.n. 348/1987 e O.nn. 591/1988 e 48/1988.

Massima n. 12875

Rientra nella libera scelta dei coniugi l'avvalersi della dichiarazione congiunta o delle dichiarazioni separate dei redditi e pertanto la normativa impugnata non e' in contrasto con il principio di parita' coniugale, la' dove prevede che le cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi, vengano notificati solo al marito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, commi terzo, quarto e quinto, L. 13 aprile 1977 n. 114, in riferimento all'art. 29 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma quinto, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze (reg. ord. nn. 627 e 628 del 1988) indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza (reg. ord. n. 628 del 1988) indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze