Corte costituzionale
Sentenza n. 184/1989
Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/1989
- Data di deposito
- 12 aprile 1989
- Data di decisione
- 10 aprile 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 5, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 17, comma 3, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 17, comma 4, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 17, comma 4, legge n. 144 del 3 aprile 1977
- art. 17, comma 5, legge n. 144 del 3 aprile 1977
- art. 17, comma 3, legge n. 144 del 3 aprile 1977
Parametri
Massime
Massima n. 12873
E' manifestamente infondata - in quanto gia' dichiarata tale con precedente pronuncia e riproposta con argomentazioni ne' nuove ne' diverse rispetto a quelle gia' esaminate da questa Corte - la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 17, quinto comma, L. 13 aprile 1977 n. 114. - cfr. O.n. 316/1987.
Massima n. 12874
Le norme che prevedono responsabilita' di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilita' di agire in giudizio - nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimita' costituzionale - vanno interpretate nel senso che sia data la possibilita' al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista, come diritto inviolabile, dall'art. 24 Cost.. Nella specie, la moglie, chiamata a rispondere in via solidale, ben puo' tutelare i propri diritti dinanzi al giudice competente qualora, attraverso la notifica dell'avviso di mora, venga a conoscenza della pretesa dell'amministrazione finanziaria. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, L. 13 aprile 1977 n. 114, sollevato in riferimento all'art. 24 Cost.). - cfr. S.n. 348/1987 e O.nn. 591/1988 e 48/1988.
Massima n. 12875
Rientra nella libera scelta dei coniugi l'avvalersi della dichiarazione congiunta o delle dichiarazioni separate dei redditi e pertanto la normativa impugnata non e' in contrasto con il principio di parita' coniugale, la' dove prevede che le cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi, vengano notificati solo al marito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, commi terzo, quarto e quinto, L. 13 aprile 1977 n. 114, in riferimento all'art. 29 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma quinto, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze (reg. ord. nn. 627 e 628 del 1988) indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza (reg. ord. n. 628 del 1988) indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze