Corte costituzionale
Sentenza n. 165/1989
Corte cost., sent. 20 marzo 1989, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/1989
- Data di deposito
- 20 marzo 1989
- Data di decisione
- 9 marzo 1989
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:165
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 375 del 4 agosto 1988
- art. 34, comma 5, decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988
- art. 63, comma 15, decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988
- art. 43, comma 2, decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988
- art. 31, comma 2, decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988
- art. 48, comma 6, decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988
- art. 20, decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988
- art. 36, decreto ministeriale n. 375 del 4 dicembre 1988
- art. 32, decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988
- art. 20, decreto ministeriale del 4 agosto 1988
- art. 34, decreto ministeriale del 4 agosto 1988
- art. 31, decreto ministeriale del 4 agosto 1988
- art. 36, decreto ministeriale del 4 agosto 1988
- art. 48, decreto ministeriale del 4 agosto 1988
Parametri
- art. 87, Costituzione
- legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
- art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 giugno 1977
- art. 52, lett.A, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 giugno 1977
- art. 12, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 1, comma 2, lett.A, legge n. 382 del 22 luglio 1975
- art. 24, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 115, Costituzione
- art. 11, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 giugno 1977
- art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
- art. 26, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
- art. 5, statuto regione Sardegna
- decreto legge n. 697 del 1° ottobre 1982
- art. 28, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 13, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
- art. 20, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 1, legge n. 121 del 27 marzo 1987
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 8, legge n. 887 del 26 novembre 1982
- art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 27, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 39, ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
- art. 1, comma 1, lett.c, legge n. 382 del 22 luglio 1975
- decreto legge n. 9 del 26 gennaio 1987
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 1, legge n. 121 del 27 maggio 1987
- art. 39, ss, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
- decreto legge n. 9 del 28 gennaio 1987
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 1, comma 2, n.3 lett.a, legge n. 382 del 22 luglio 1975
- art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 52, lett. A, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 giugno 1977
- legge n. 845 del 21 dicembre 1978
- art. 23, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 3, comma 4, legge n. 382 del 22 luglio 1975
- art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 114, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 52, comma 1, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 8, legge n. 887 del 29 novembre 1982
- statuto regione Sardegna n. 5
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
Massime
Massima n. 13391
L'art. 87, quinto comma, Cost., non esaurisce la disciplina della materia dei regolamenti statali, ma richiama soltanto la tradizionale competenza del Capo dello Stato alla emanazione dei regolamenti deliberati dal Consiglio dei ministri, di talche' non possono ritenersi esclusi altri tipi di regolamenti, quali quelli ministeriali, quando la legge espressamente conferisca tale potere (Spettanza al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del potere di emanare le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, contenute nel decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375). - cfr. S.n. 79/1970.
Massima n. 13392
Per le materie non spettanti alla sfera regionale per attribuzione costituzionale, quale e', per le regioni a statuto ordinario, il "commercio", le limitazioni introdotte in via regolamentare possono dar luogo a lesioni contestabili in sede di conflitto solo se contrastino con le norme primarie attributive della competenza, riducendo indebitamente, nell'ipotesi del "commercio", la sfera dei poteri delegati o conferiti alle Regioni della legge n. 426 del 1971 o da altra fonte di livello equivalente.
Massima n. 13393
Nel quadro della distinta definizione degli ambiti di competenza, comunali e regionali, tracciata dalla legge n. 426 del 1971 in materia di commercio, non tutte le limitazioni apportate mediante regolamento ai poteri comunali potranno, solo per questo, riflettersi nella sfera delle attribuzioni regionali. Sono pertanto insuscettibili di incidere nella sfera delle attribuzioni conferite alla Regione dalla l. n. 426 o da altra fonte primaria le norme regolamentari che limitino i poteri attribuiti dalla legge ai Comuni (Inammissibilita' dei conflitti sollevati dalle Regioni Veneto, Sardegna, Umbria, Lombardia ed Emilia Romagna avverso gli artt. 31, secondo comma e 34, quinto comma, nonche' il conflitto sollevato dalla sola Regione Veneto, avverso gli artt. 43, secondo comma e 63, quindicesimo comma, del d.m. 4 agosto 1988 n. 375).
Massima n. 13394
Gli artt. 26 e 27 della legge n. 426 del 1971 riferiscono il nulla-osta regionale alla "apertura" degli esercizi di vendita al dettaglio e dei centri commerciali caratterizzati da particolari dimensioni, e non anche al trasferimento di sede ed all'ampliamento della superficie di vendita laddove, ad esempio, l'art. 24 della stessa legge impone l'autorizzazione comunale tanto per l'apertura di esercizi al minuto che per il "trasferimento in altre zone" e per l'"ampliamento degli esercizi gia' esistenti". (Con riferimento ai conflitti sollevati dalle Regioni Veneto, Umbria, Lombardia ed Emilia-Romagna, spettanza allo Stato del potere di disciplinare gli oggetti di cui all'art. 48, sesto comma, del d.m. n. 375 del 1988).
Massima n. 13395
Rientra nella competenza delle Regioni la disciplina dei corsi di formazione professionale per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, salva la possibilita' per lo Stato di controllare preventivamente che le materie di insegnamento, stabilite dalle Regioni siano idonee al conseguimento della qualificazione professionale e salva la competenza statale in ordine alle valutazioni dei risultati della frequenza ai corsi che, abilitando all'esercizio dell'attivita' commerciale nell'intero territorio nazionale, attiene alla materia del "commercio" di competenza statale. Con riferimento ai conflitti sollevati dalle Regioni Veneto, Sardegna, Umbria, Lombardia ed Emilia-Romagna, dichiara pertanto che non spetta allo Stato il potere di indicare le materie dei corsi professionali di cui all'art. 5, primo comma, n. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e conseguentemente annulla l'ultimo inciso del primo comma dell'art. 20 del d.m. n. 375 del 1988 con l'allegato 6 dello stesso decreto. - cfr. S.n. 89/1977.
Massima n. 13396
La disciplina diretta ad instaurare un sistema informativo sulla consistenza della rete commerciale centrato sulle Camere di commercio e regolato dal Minsitero dell'industria non esclude, di per se' , la possibilita' di altri sistemi informativi, attivabili da parte delle Regioni, anche con la collaborazione dei Comuni e deLLe stesse camere di commercio; con la normativa introdotta dall'art. 36 del d.m. n. 375 del 1988, peraltro, si e' posto a carico dell'amministrazione statale l'obbligo di mettere i dati raccolti disposizione di di tutti gli enti interessati tra cui, in primo luogo, la regione. (Con riferimento ai conflitti sollevati dalle Regioni Umbria, Lombardia, ed Emilia-Romagna, spettanza allo Stato del potere di disciplinare gli oggetti di cui all'art. 36 del d.m. n. 375 del 1988).
Massima n. 13397
L'attribuzione alle Regioni con delega della competenza in determinate materie, competenza riferita (art.7, primo comma del d.P.R. n. 616 del 1977) tanto all'esercizio delle funzioni amministrative che all'emanazione di "norme legislative di organizzazione e di spesa, nonche' di norme di attuazione ai sensi del penultimo comma dell'art. 117 Cost", non esclude che lo Stato possa intervenire in via suppletiva, dettando, con regolamento, norme esecutive di una propria legge, regolamento che sara' efficace sino a quando la Regione non adotti nella materia una disciplina propria con norme di attuazione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, Cost.(con riferimento al conflitto sollevato dalla Regione Veneto, spettanza allo Stato, nei limiti di cui in motivazione, del potere di disciplinare gli oggetti di cui all'art. 32 del d.m. n. 375 del 1988). - Cfr. Sentt. nn. 195 e 226 del 1986.
Massima n. 13398
L'attribuzione alla Regione Sardegna, con norma dello Statuto speciale, di una competenza legislativa concorrente in materia di "commercio" e, con delega contenuta nelle norme di attuazione dello Statuto, di una competenza integrativa ed attuativa in materia di istruzione professionale, consentono alla Regione, per le prime materie, di sostituire con norme espresse dalla propria legislazione la disciplina legislativa di dettaglio e regolamentare posta dallo Stato e, per la seconda materia, di far prevalere le proprie norme di attuazione su quelle poste dai regolamenti statali. Cio' presuppone, tuttavia, l'esercizio effettivo di tali competenze normative regionali, in mancanza del quale non puo' essere limitata, nell'ordinamento sardo, l'operativita' della disciplina legislativa e regolamentare statale in tali materie. (Con riferimento al conflitto sollevato dalla Regione Sardegna, spettanza allo Stato, nei limiti di cui in motivazione, del potere di disciplinare gli oggetti di cui agli artt. 20 - salvo l'ultimo inciso del primo comma - 36 e 48 del d.m. n. 375 del 1988).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
a) con riferimento ai conflitti sollevati dalle Regioni Umbria, Lombardia ed Emilia-Romagna, che spetta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato emanare le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971 n. 426 contenute nel decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375;
b) con riferimento ai conflitti sollevati dalle Regioni Veneto, Umbria, Lombardia ed Emilia-Romagna, che spetta allo Stato disciplinare gli oggetti di cui agli artt. 20 (salvo l'inciso finale del primo comma), 36 e 48, sesto comma, del decreto ministeriale n. 375 del 1988;
c) con riferimento ai conflitti sollevati dalle Regioni Veneto, Sardegna, Umbria, Lombardia, Emilia-Romagna, che non spetta allo Stato indicare le materie dei corsi professionali di cui all'art. 5, primo comma, n. 3 della legge 11 giugno 1971 n. 426 e conseguentemente annulla l'ultimo inciso del primo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 375 del 1988 con l'allegato 6 dello stesso decreto;
d) con riferimento al conflitto sollevato dalla Regione Veneto, che spetta allo Stato, nei limiti di cui in motivazione, disciplinare gli oggetti di cui all'art. 32 del decreto ministeriale n. 375 del 1988;
e) con riferimento al conflitto sollevato dalla Regione speciale Sardegna, che spetta allo Stato, nei limiti di cui in motivazione, disciplinare gli oggetti di cui agli artt. 20 (salvo l'ultimo inciso del primo comma), 36 e 48 del decreto ministeriale n. 375 del 1988.
f) inammissibili i conflitti sollevati dalle Regioni Veneto, Sardegna, Umbria, Lombardia ed Emilia-Romagna avverso gli artt. 31, secondo comma e 34, quinto comma, nonché il conflitto sollevato dalla sola Regione Veneto avverso gli artt. 43, secondo comma e 63, quindicesimo comma, del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 (Norme per l'esecuzione della legge 11 giugno 1971 n. 426, sulla disciplina del commercio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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