Corte costituzionale
Sentenza n. 164/1989
Corte cost., sent. 29 marzo 1989, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/1989
- Data di deposito
- 29 marzo 1989
- Data di decisione
- 9 marzo 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 563 del 1° agosto 1977
- art. 9, comma 2, legge n. 698 del 23 dicembre 1975
Parametri
Massime
Massima n. 12004
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORO (RAPPORTO DI) - ONMI (OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA) - INDENNITA' DI ANZIANITA'. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la legge 23 dicembre 1975, n. 698, nel disporre il trasferimento allo Stato, o alle Regioni, delle funzioni del personale del disciolto ONMI, con inquadramento di questo nei ruoli degli enti cui tali funzioni venivano nel contempo attribuite, ha dato luogo ad un fenomeno successorio tra enti pubblici. Il rapporto di servizio di detto personale resta percio' oggettivamente identico e prosegue presso l'ente di destinazione, con conseguente impossibilita' - gia' ravvisata nella sentenza n. 280 del 1984 - di un'autonoma e immediata liquidazione delle indennita' di anzianita' maturate per il servizio prestato presso l'ONMI all'atto dello scioglimento di detto ente, la quale presupporrebbe l'interruzione del rapporto. E poiche' le indennita' di fine rapporto vanno per principio calcolate sull'ultima retribuzione ne consegue che l'art. 9, secondo comma, della predetta legge n. 698 del 1975 - in parte modificato con l'art. 5 della legge 1^ agosto 1977, n. 563 - va interpretato nel senso che le predette indennita' di anzianita' vanno calcolate sulla retribuzione percepita all'atto della definitiva cessazione dal servizio presso l'ente di destinazione. Vanno percio' dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, in quanto contrastanti, nei loro presupposti, col diritto vivente, le questioni di legittimita' costituzionale di detta disposizione che, assumendo che la liquidazione debba avvenire in base all'ultima retribuzione percepita presso l'ONMI, ravvisano in cio', in assenza di meccanismi perequativi, la violazione degli artt. 3, 36, 42, terzo comma e 97 Cost.. - cfr. S. n. 280/1984, O. nn. 627/1987, 683/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art.5 della legge 1° agosto 1977, n. 563, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio in riferimento: a) agli artt. 3 e 36 Cost., con due ordinanze del 24 giugno 1987 (r.o. nn. 461 e 462 del 1988); b) agli artt. 3, 36, 42, terzo comma e 97 della Costituzione, con ordinanza del 29 ottobre 1986 (r.o. n. 381 del 1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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