Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1989

Corte cost., sent. 29 marzo 1989, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/1989
Data di deposito
29 marzo 1989
Data di decisione
9 marzo 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:164

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 563 del 1° agosto 1977
  • art. 9, comma 2, legge n. 698 del 23 dicembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 12004

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORO (RAPPORTO DI) - ONMI (OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA) - INDENNITA' DI ANZIANITA'. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la legge 23 dicembre 1975, n. 698, nel disporre il trasferimento allo Stato, o alle Regioni, delle funzioni del personale del disciolto ONMI, con inquadramento di questo nei ruoli degli enti cui tali funzioni venivano nel contempo attribuite, ha dato luogo ad un fenomeno successorio tra enti pubblici. Il rapporto di servizio di detto personale resta percio' oggettivamente identico e prosegue presso l'ente di destinazione, con conseguente impossibilita' - gia' ravvisata nella sentenza n. 280 del 1984 - di un'autonoma e immediata liquidazione delle indennita' di anzianita' maturate per il servizio prestato presso l'ONMI all'atto dello scioglimento di detto ente, la quale presupporrebbe l'interruzione del rapporto. E poiche' le indennita' di fine rapporto vanno per principio calcolate sull'ultima retribuzione ne consegue che l'art. 9, secondo comma, della predetta legge n. 698 del 1975 - in parte modificato con l'art. 5 della legge 1^ agosto 1977, n. 563 - va interpretato nel senso che le predette indennita' di anzianita' vanno calcolate sulla retribuzione percepita all'atto della definitiva cessazione dal servizio presso l'ente di destinazione. Vanno percio' dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, in quanto contrastanti, nei loro presupposti, col diritto vivente, le questioni di legittimita' costituzionale di detta disposizione che, assumendo che la liquidazione debba avvenire in base all'ultima retribuzione percepita presso l'ONMI, ravvisano in cio', in assenza di meccanismi perequativi, la violazione degli artt. 3, 36, 42, terzo comma e 97 Cost.. - cfr. S. n. 280/1984, O. nn. 627/1987, 683/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art.5 della legge 1° agosto 1977, n. 563, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio in riferimento: a) agli artt. 3 e 36 Cost., con due ordinanze del 24 giugno 1987 (r.o. nn. 461 e 462 del 1988); b) agli artt. 3, 36, 42, terzo comma e 97 della Costituzione, con ordinanza del 29 ottobre 1986 (r.o. n. 381 del 1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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