Corte costituzionale

Ordinanza n. 515/1989

Corte cost., ord. 30 novembre 1989, n. 515

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
515/1989
Data di deposito
30 novembre 1989
Data di decisione
15 novembre 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:515

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 2, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 13-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 2, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 14222

La commisurazione del compenso dei membri delle Commissioni tributarie al numero dei ricorsi decisi non solo non costituisce eccesso di delega, mancando nella legge n. 825 del 1971 specifici criteri al riguardo, ma neppure e' irragionevole, ne' compromette l'indipendenza del giudice, dal momento che questa non e' toccata da norme relative alla retribuzione. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 76, 108 e 110 Cost.- - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nonche' degli artt. 2, commi settimo e ottavo, 13 e 13-bis dello stesso d.P.R., questi ultimi, peraltro, del tutto estranei alla questione). - sulla natura dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni tributarie, O.n. 379/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo e ottavo comma, 12, 13 e 13-bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 108 e 110 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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