Corte costituzionale
Ordinanza n. 515/1989
Corte cost., ord. 30 novembre 1989, n. 515
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 515/1989
- Data di deposito
- 30 novembre 1989
- Data di decisione
- 15 novembre 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:515
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 2, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 13-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 2, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 14222
La commisurazione del compenso dei membri delle Commissioni tributarie al numero dei ricorsi decisi non solo non costituisce eccesso di delega, mancando nella legge n. 825 del 1971 specifici criteri al riguardo, ma neppure e' irragionevole, ne' compromette l'indipendenza del giudice, dal momento che questa non e' toccata da norme relative alla retribuzione. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 76, 108 e 110 Cost.- - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nonche' degli artt. 2, commi settimo e ottavo, 13 e 13-bis dello stesso d.P.R., questi ultimi, peraltro, del tutto estranei alla questione). - sulla natura dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni tributarie, O.n. 379/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo e ottavo comma, 12, 13 e 13-bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 108 e 110 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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