Corte costituzionale

Ordinanza n. 480/1989

Corte cost., ord. 31 luglio 1989, n. 480

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
480/1989
Data di deposito
31 luglio 1989
Data di decisione
19 luglio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:480

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 22 del 23 gennaio 1989
  • art. 3, legge n. 22 del 23 gennaio 1989
  • art. 497, codice di procedura penale 1930
  • art. 498, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 13841

Manifesta inammissibilita' della questione per essere stato richiesto un intervento 'additivo' di contenuto assolutamente indeterminato e per essere il 'petitum' non conseguibile attraverso l'intervento della Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 del codice di procedura penale, anche nei testi modificati dagli artt. 3 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 112, 139 ed alla XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 2 marzo 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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