Corte costituzionale
Ordinanza n. 438/1989
Corte cost., ord. 25 luglio 1989, n. 438
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 438/1989
- Data di deposito
- 25 luglio 1989
- Data di decisione
- 18 luglio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:438
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
- art. 38, comma 3, n. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
Parametri
Massime
Massima n. 24540
E' manifestamente inammissibile in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, commi 2 e 3, n. 1, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in quanto sollevata da giudice carente di giurisdizione, vertendosi in materia di diritto soggettivo perfetto (cfr. S. n. 284/1986). red.: N. Oliva
Massima n. 24541
E' manifestamente inammissibile, con riferimento all'art. 103, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in quanto sollevata da giudice carente di giurisdizione, vertendosi in materia di diritto soggettivo perfetto (cfr. S. n. 284/1986). red.: N. Oliva
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, n. 1, del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 103, primo comma, della Costituzione, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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