Corte costituzionale
Ordinanza n. 369/1989
Corte cost., ord. 27 giugno 1989, n. 369
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 369/1989
- Data di deposito
- 27 giugno 1989
- Data di decisione
- 14 giugno 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:369
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, n.2, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
Parametri
Massime
Massima n. 13502
Nel caso di matrimonio contratto con ultrasettentaduenne, di durata inferiore a due anni, l'esclusione per il coniuge del diritto alla pensione di riversibilita' e' volta a garantire la serieta' e la genuita' del tardivo coniugio, reprimendo maliziose e fradolente iniziative in danno anche del pubblico erario; non limita concretamente - quale mera aspettativa, futura e incerta di conseguimento del trattamento pensionistico di riversibilita' - la liberta' di formazione di una famiglia, ne' incide sull'ambito di realizzazione degli interessi dei lavoratori garantiti dall'art. 38 Cost.. Il caso, infine, non e` assimilabile alle ipotesi di matrimonio contratto in eta' avanzata per preesistente impossibilita' giuridica (dovuta a indissolubilita' di precedente vincolo matrimoniale) in ordine alle quali sono intervenute declaratorie di illegittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della L. 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modifiche). - v. O. n. 674/1988, S. n. 139/1979, 3/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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