Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/1989

Corte cost., ord. 27 giugno 1989, n. 369

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
369/1989
Data di deposito
27 giugno 1989
Data di decisione
14 giugno 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:369

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, n.2, legge n. 1338 del 12 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 13502

Nel caso di matrimonio contratto con ultrasettentaduenne, di durata inferiore a due anni, l'esclusione per il coniuge del diritto alla pensione di riversibilita' e' volta a garantire la serieta' e la genuita' del tardivo coniugio, reprimendo maliziose e fradolente iniziative in danno anche del pubblico erario; non limita concretamente - quale mera aspettativa, futura e incerta di conseguimento del trattamento pensionistico di riversibilita' - la liberta' di formazione di una famiglia, ne' incide sull'ambito di realizzazione degli interessi dei lavoratori garantiti dall'art. 38 Cost.. Il caso, infine, non e` assimilabile alle ipotesi di matrimonio contratto in eta' avanzata per preesistente impossibilita' giuridica (dovuta a indissolubilita' di precedente vincolo matrimoniale) in ordine alle quali sono intervenute declaratorie di illegittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della L. 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modifiche). - v. O. n. 674/1988, S. n. 139/1979, 3/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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