Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/1989

Corte cost., ord. 18 gennaio 1989, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
3/1989
Data di deposito
18 gennaio 1989
Data di decisione
9 gennaio 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:3

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12986

CIRCOLAZIONE STRADALE La norma impugnata non prevede un vincolo di solidarieta' tra il conducente del veicolo in sovraccarico, il proprietario ed, eventualmente, il committente, con divieto di accertamento delle singole responsabilita', come ritiene il giudice remittente. Tale vincolo esisteva solo nella relativa proposta di legge, modificata a seguito dei rilievi intervenuti durante i lavori preparatori, nel senso che, essendo sanzionate le tre diverse condotte del conducente, del proprietario ed, eventualmente, del committente, ciascuno dei tre soggetti risponde per fatto proprio, sicche' la prova della responsabilita' di ognuno resta regolata dai principi generali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121, comma nono, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 12 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma nono, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (T.U. norme sulla circolazione stradale), così come sostituito dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815, concernenti i pesi e le misure dei veicoli), sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza 15 dicembre 1987 e con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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