Corte costituzionale
Ordinanza n. 3/1989
Corte cost., ord. 18 gennaio 1989, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 3/1989
- Data di deposito
- 18 gennaio 1989
- Data di decisione
- 9 gennaio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 121, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 3, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 5, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 6, legge n. 689 del 24 novembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 12986
CIRCOLAZIONE STRADALE La norma impugnata non prevede un vincolo di solidarieta' tra il conducente del veicolo in sovraccarico, il proprietario ed, eventualmente, il committente, con divieto di accertamento delle singole responsabilita', come ritiene il giudice remittente. Tale vincolo esisteva solo nella relativa proposta di legge, modificata a seguito dei rilievi intervenuti durante i lavori preparatori, nel senso che, essendo sanzionate le tre diverse condotte del conducente, del proprietario ed, eventualmente, del committente, ciascuno dei tre soggetti risponde per fatto proprio, sicche' la prova della responsabilita' di ognuno resta regolata dai principi generali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121, comma nono, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 12 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma nono, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (T.U. norme sulla circolazione stradale), così come sostituito dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815, concernenti i pesi e le misure dei veicoli), sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza 15 dicembre 1987 e con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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