Corte costituzionale
Ordinanza n. 237/1989
Corte cost., ord. 21 aprile 1989, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 237/1989
- Data di deposito
- 21 aprile 1989
- Data di decisione
- 13 aprile 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:237
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 3, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 16, comma 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 1, legge n. 117 del 13 aprile 1988
Parametri
Massime
Massima n. 15355
Non comporta violazione dei principi d'indipendenza e di autonomia degli organi giudicanti la mancata previsione di sanzioni disciplinari specifiche per l'eventuale violazione, da parte dei componenti le commissioni tributarie, dell'obbligo di verbalizzazione - previsto nelle norme in materia di responsabilita' civile applicabili ai suddetti componenti - in ordine ai provvedimenti collegiali la cui votazione sia avvenuta all'unanimita' o con il dissenso di alcuni di essi: tanto piu' che l'eventuale inadempimento doloso di questo obbligo trova la sua sanzione in sede penale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma; 104, primo comma, e 107 Cost., degli artt. 1 e 16, secondo e terzo comma, l. 13 aprile 1988, n. 117). - O. n. 1140/1988.
Massima n. 15356
Restituzione degli atti al giudice remittente, affinche' provveda ad un nuovo esame della questione alla luce della normativa risultante a seguito della dichiarazione d'incostituzionalita' del primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui dispongono che "e' compilato sommario processo verbale" anzi che "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale". - S. n. 18/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 16, capoverso e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) sollevata, in riferimento agli artt. 101, capoverso, 104, primo comma e 107 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Ordina la restituzione alla medesima Commissione tributaria di primo grado di Brescia degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. 1 e 16, capoverso e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento all'art. 36 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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