Corte costituzionale
Ordinanza n. 159/1989
Corte cost., ord. 21 marzo 1989, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 159/1989
- Data di deposito
- 21 marzo 1989
- Data di decisione
- 8 marzo 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 131, ultimo co., codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 24489
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 131, comma ultimo, c.p.c., introdotto dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui disponeva che "e' compilato sommario processo verbale", anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"", con la sent. n. 18 del 1989.
Massima n. 24490
E' manifestamente infondata, riguardando profili gia' esaminati con sentenza di rigetto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma ultimo, c.p.c., introdotto dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata in riferimento agli art. 3, 101 e 104 Cost., nella parte in cui prevede la verbalizzazione obbligatoria dei provvedimenti collegiali del giudice civile con l'indicazione del dissenso eventualmente espresso da alcuno dei componenti del collegio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui disponeva che "è compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale", con la sentenza n. 18 del 1989;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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