Corte costituzionale

Ordinanza n. 156/1989

Corte cost., ord. 21 marzo 1989, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
156/1989
Data di deposito
21 marzo 1989
Data di decisione
8 marzo 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 16, comma 5, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 16, comma 6, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 16, comma 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988

Parametri

Massime

Massima n. 15340

Va ribadito che il principio della segretezza della camera di consiglio non ha valore costituzionale e la previsione di una pari responsabilita' per tutti i membri del collegio obbedisce al criterio di razionalita', perche' correlata alla parita' di doveri di ciascuno di essi, sulla quale non incidono i compiti specifici del relatore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 Cost., degli artt. 1, secondo comma, e 16, secondo, quinto e sesto comma, legge 13 aprile 1988, n. 117). - S. n. 18/1989.

Massima n. 15341

Dalla possibilita', garantita a tutti i membri del collegio, di accesso agli atti di causa, con parita' di diritti, doveri e poteri rispetto al relatore, consegue pari responsabilita' per tutti i componenti dell'organo giudiziario da cui promana la decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 1, secondo comma, e 16, secondo, quinto e sesto comma, legge 13 aprile 1988, n. 117).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo e 16, commi secondo, quinto e sesto della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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