Corte costituzionale
Ordinanza n. 117/1989
Corte cost., ord. 16 marzo 1989, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 117/1989
- Data di deposito
- 16 marzo 1989
- Data di decisione
- 6 marzo 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 13-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981
- art. 13-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 2, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 2, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 12925
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 13-'bis' d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, nella parte in cui stabiliscono che le funzioni di segreteria delle Commissioni tributarie sono espletate da impiegati del Ministero delle finanze, parte necessaria del processo tributario, anziche' del Ministero di grazia e giustizia, questione gia' dichiarata inammissibile (sent. n. 349/87) e poi manifestamente inammissibile (ord. n. 323/87) in quanto le disposizioni censurate non incidono sul rapporto che i giudici remittenti sono chiamati a decidere ne' concernono la composizione dell'organo giudicante e non trovano ne' possono trovare applicazione da parte dei giudici stessi.
Massima n. 12926
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, settimo e ottavo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui prevede che i membri delle Commissioni tributarie sono nominati dal Ministro delle finanze, in quanto detto Ministro non ha alcuna discrezionalita' nella scelta dei componenti, dovendo attenersi alle scelte effettuate dal presidente del tribunale in posizione di terzo imparziale, mentre il decreto del Ministro attiene solo agli effetti amministrativi della nomina.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 110 della Costituzione;
2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, settimo e ottavo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 108, 110, 76 e 77 della Costituzione; sollevate dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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