Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1989

Corte cost., ord. 16 marzo 1989, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
114/1989
Data di deposito
16 marzo 1989
Data di decisione
6 marzo 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 17, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 4, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 1, comma 3, legge n. 751 del 12 novembre 1976
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 20, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 5, comma 1, legge n. 114 del 13 aprile 1977

Parametri

Massime

Massima n. 15251

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 76/1983, O. n. 542/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui non prevedono che gli oneri per interessi passivi pagati per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia possono essere detratti, se imputabili ad altro coniuge che non sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi perché privo di altri redditi oltre quello derivante dall'immobile di cui sia cointestatario, in riferimento agli art. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze