Corte costituzionale
Ordinanza n. 114/1989
Corte cost., ord. 16 marzo 1989, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 114/1989
- Data di deposito
- 16 marzo 1989
- Data di decisione
- 6 marzo 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 17, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 4, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 1, comma 3, legge n. 751 del 12 novembre 1976
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 20, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 5, comma 1, legge n. 114 del 13 aprile 1977
Parametri
Massime
Massima n. 15251
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 76/1983, O. n. 542/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui non prevedono che gli oneri per interessi passivi pagati per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia possono essere detratti, se imputabili ad altro coniuge che non sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi perché privo di altri redditi oltre quello derivante dall'immobile di cui sia cointestatario, in riferimento agli art. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze