Corte costituzionale
Sentenza n. 971/1988
Corte cost., sent. 14 ottobre 1988, n. 971
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 971/1988
- Data di deposito
- 14 ottobre 1988
- Data di decisione
- 12 ottobre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:971
Norme oggetto del giudizio
- art. 247, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 1, legge n. 851 del 27 giugno 1942
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 85, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 66, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959
- art. 1, comma 2, legge n. 157 del 13 maggio 1975
- art. 57, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
- art. 8, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 25 ottobre 1981
- art. 236, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 29 ottobre 1955
Parametri
Massime
Massima n. 11903
La previsione della destituzione di diritto degli impiegati civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali della Sicilia a seguito di condanna per taluni delitti specificamente elencati, senza che attraverso il procedimento disciplinare sia possibile operare alcuna graduazione nella misura della sanzione in riferimento al caso concreto vulnera i principi della tutela del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.), del buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.) e quelli fondamentali di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 85, lettera a), d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e 236 d.l.p.reg.sic. 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in cui, in luogo del mero provvedimento di destituzione di diritto, non prevedono l'esperimento del procedimento disciplinare, e, in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87 negli stessi termini, degli articoli: 247, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con l. 27 giugno 1942, n. 851; 66, lettera a), d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; 1, secondo comma, l. 13 maggio 1975, n. 157 (in relazione all'art. 85, lettera a, d.P.R. n. 3 del 1957); 57, lettera a), d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; 8, lettera c), d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. - cfr. Corte cost. n. 270/86.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 lett. a) d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) e dell'art. 236 delle norme della regione siciliana di cui al d.l.p. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione sicilian a), nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare;
Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi termini di cui al precedente punto, l'illegittimità costituzionale degli articoli:
247 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.u. legge comunale e provinciale), nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851;
66 lett. a) d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari);
1, comma secondo, l. 13 maggio 1975, n. 157 (estensione delle norme dello Statuto degli impiegati civili dello Stato agli operai dello Stato);
57 lett. a) d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali);
8 lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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