Corte costituzionale

Sentenza n. 964/1988

Corte cost., sent. 13 ottobre 1988, n. 964

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
964/1988
Data di deposito
13 ottobre 1988
Data di decisione
10 ottobre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:964

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 30 del 28 giugno 1982
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 30 del 28 giugno 1982

Parametri

Massime

Massima n. 13176

Nella scelta dei sistemi e delle procedure destinate a regolare la progressione in carriera dei dipendenti pubblici va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita' che trova il suo limite fondamentale nel principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97, primo comma, Cost., principio che - in relazione all'ipotesi della progressione in carriera - puo' essere realizzato attraverso una valutazione congrua e razionale dell'attivita' pregressa del dipendente dalla quale trarre elementi utili per ritenere la sua idoneita' al positivo svolgimento di funzioni superiori. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 30 giugno 1982 n. 30, recante "Norme integrative delle leggi regionali 6 ottobre 1979 n. 54 e 7 luglio 1981 n. 38", nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi per il settimo livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto livello in applicazione dell'art. 51, commi dal terzo all'ottavo, e 54 della legge regionale 6 ottobre 1979 n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 3, 4 e 51 Cost., dal T.A.R. della Lombardia. - Cfr. sent. 81/1983

Massima n. 13177

L'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 30 giugno 1982 n. 30 - che ha escluso dalla partecipazione ai concorsi riservati per posti di settimo livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto livello in virtu' delle particolari agevolazioni previste dall'art. 51, commi dal terzo all'ottavo, nonche' dall'art. 54 della legge regionale della Lombardia 6 ottobre 1979 n. 54 - e' norma diretta ad evitare una artificiosa moltiplicazione di benefici a favore dei dipendenti regionali gia' avvantaggiati dalla legge n. 54 del 1979 e ad operare un riequilibrio a favore dei dipendenti giunti al sesto livello nel periodo di validita' dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979/1981: pertanto la norma impugnata non si pone in contrasto con l'art. 97 Cost., poiche' rappresenta una razionale manifestazione della discrezionalita' spettante alla Regione nella regolamentazione delle carriere dei propri dipendenti, e non viola l'art. 3 Cost., stante la peculiareta' della posizione dei dipendenti esclusi dai concorsi di settimo livello i quali avevano gia' goduto di speciali agevolazioni per l'accesso al sesto livello. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 30 giugno 1982 n. 30, recante "norme integrative delle leggi regionali 6 ottobre 1979 n. 54 e 7 luglio 1981 n. 38", nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi per il settimo livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto livello in applicazione dell'art. 51, commi dal terzo all'attavo, e 54 della legge regionale 6 ottobre 1979 n. 54 sollevata in riferimento agli artt. 97, 3, 4 e 51 Cost. dal T.A.R. della Lombardia) - Cfr sent. n. 81/1983

Massima n. 13178

Gli artt. 4 e 51 Cost. non attengono direttamente alla disciplina dei percorsi professionali e della progressione in carriera dei pubblici dipendenti: il richiamo a tali norme costituzionali e' pertanto incoferente per censurare una norma - come l'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 30 giugno 1982 n. 30 - che costituisce espressione della discrezionalita' del legislatore regionale nella scelta dei sistemi e delle procedure destinate a regolare la progressione in carriera dei dipendenti regionali. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 30 giugno 1982 n. 30, recante "Norme integrative delle leggi regionali 6 ottobre 1979 n. 54 e 7 luglio 1981 n. 38", nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi per il settimo livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto livello in applicazione dell'art. 51, commi dal terzo all'ottavo, e 54 della legge regionale 6 ottobre 1979 n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 3, 4 e 51 Cost. dal T.A.R. della Lombardia) - Cfr sent. n. 81/1983

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 30 giugno 1982 n. 30, recante "Norme integrative delle leggi regionali 6 ottobre 1979 n. 54 e 7 luglio 1981 n. 38", nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi per il settimo livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto livello in applicazione dell'art. 51, commi dal terzo all'ottavo, e 54 della legge regionale 6 ottobre 1979 n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 3, 4 e 51 Cost., dal TAR della Lombardia, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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