Corte costituzionale

Sentenza n. 766/1988

Corte cost., sent. 7 luglio 1988, n. 766

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
766/1988
Data di deposito
7 luglio 1988
Data di decisione
22 giugno 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:766

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13861

L'art. 140 c.p., come novellato dall'art. 124 L. 24 novembre 1981, n. 689, comporta che il giudice istruttore puo' provvisoriamente applicare l'interdizione dalla professione o dal pubblico ufficio come misura cautelare, e quindi deve tener conto degli elementi che tale misura legittimano. La concessione della liberta' provvisoria presuppone l'esistenza di una situazione che non consentirebbe al giudice di applicare provvisoriamente la pena accessoria dell'interdizione dalla professione. E' irrazionale che un provvedimento amministrativo riguardante la persona, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali e' previsto analogo provvedimento giudiziario non offra al cittadino almeno le stesse garanzie di durata e di impugnabilita'. E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 39, primo c., lett. c) e quarto c., del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto del dottore commercialista, colpito da un mandato di cattura, venga a cessare a seguito della concessione della liberta' provvisoria, in quanto il provvedimento cautelare del fiudice istruttore non potrebbe piu' essere assunto, comunque avrebbe una durata limitata nel tempo e sarebbe impugnabile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo co., lett. c, e quarto comma, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto abbia a cessare quando venga concessa la libertà provvisoria.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze