Corte costituzionale
Sentenza n. 766/1988
Corte cost., sent. 7 luglio 1988, n. 766
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 766/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:766
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, codice penale
- art. 39, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 27 ottobre 1953
- art. 31, codice penale
- art. 39, comma 1, lett.C, decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 27 ottobre 1953
- art. 140, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 13861
L'art. 140 c.p., come novellato dall'art. 124 L. 24 novembre 1981, n. 689, comporta che il giudice istruttore puo' provvisoriamente applicare l'interdizione dalla professione o dal pubblico ufficio come misura cautelare, e quindi deve tener conto degli elementi che tale misura legittimano. La concessione della liberta' provvisoria presuppone l'esistenza di una situazione che non consentirebbe al giudice di applicare provvisoriamente la pena accessoria dell'interdizione dalla professione. E' irrazionale che un provvedimento amministrativo riguardante la persona, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali e' previsto analogo provvedimento giudiziario non offra al cittadino almeno le stesse garanzie di durata e di impugnabilita'. E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 39, primo c., lett. c) e quarto c., del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto del dottore commercialista, colpito da un mandato di cattura, venga a cessare a seguito della concessione della liberta' provvisoria, in quanto il provvedimento cautelare del fiudice istruttore non potrebbe piu' essere assunto, comunque avrebbe una durata limitata nel tempo e sarebbe impugnabile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo co., lett. c, e quarto comma, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto abbia a cessare quando venga concessa la libertà provvisoria.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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