Corte costituzionale
Sentenza n. 728/1988
Corte cost., sent. 30 giugno 1988, n. 728
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 728/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:728
Parametri
Massime
Massima n. 13165
E' cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l'art. 14 della legge della Regione Liguria in tema di stato giuridico dei dipendenti regionali, approvata in seconda lettura il 16 settembre 1981, in quanto la Regione Liguria, dopo la proposizione del ricorso, ha approvato la legge 23 giugno 1982 n. 33 che - adottando per il personale regionale gli stessi criteri di riconoscimento dell'anzianita' di servizio a fini economici posti, per i dipendenti statali, dal D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 - costituisce l'espressione di un puntuale adeguamento della Regione ai rilievi mossi dal Governo in sede di rinvio della legge impugnata e dalla conseguente censura prospettata nel ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. (Dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981 recante "Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria" sollevata - in relazione all'art. 11 Cost. nonche' agli artt. 3 e 36 Cost. - dal Presidente del Consiglio dei Ministri sul presupposto che la norma impugnata statuisce a favore del personale regionale un meccanismo della anzianita' pregressa piu' favorevole di quello previsto per i dipendenti statali)
Massima n. 13166
Va riservata alla legge regionale e non puo' essere affidata al potere amministrativo del Consiglio regionale la determinazione della dotazione organica dei livelli funzionali nei quali e' inquadrato il personale regionale: e cio' in quanto la dotazione complessiva dei diversi livelli funzionali e' aspetto fondamentale dell'organizzazione amministrativa come si desume dall'oggettivo rilievo delle scelte in tema di dotazioni organiche e dall'art. 2 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93 che include nell'area della riserva legislativa, statale e regionale, i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981, recante: "Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria" che - affidando a deliberazioni amministrative del Consiglio Regionale le variazioni delle dotazioni organiche di tre livelli funzionali - ha violato la riserva di legge posta anche nei confronti dell'amministrazione regionale dall'art. 97 Cost. (Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981, recante "Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981, recante "Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria",
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'art. 14 della stessa legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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