Corte costituzionale

Sentenza n. 644/1988

Corte cost., sent. 10 giugno 1988, n. 644

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
644/1988
Data di deposito
10 giugno 1988
Data di decisione
8 giugno 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:644

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, legge n. 222 del 12 giugno 1984

Parametri

Massime

Massima n. 13316

Esistendo particolare diversita' tra la situazione dell'invalido non coniugato il cui reddito e' inferiore al minimo della pensione sociale e la situazione dell'invalido il cui reddito, cumulato con quello del coniuge, e' superiore a tre volte la stessa pensione sociale, la diversita' di disciplina tra le predette situazioni non soltanto non e' ingiustificata ma, per le ragioni sopra specificate, si manifesta razionale (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della L. 12 giugno 1984, n. 222).

Massima n. 13317

L'art. 38 Cost. prevede che il cittadino, oltre ad essere inabile al lavoro, ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale allorche' manchi di "mezzi necessari per vivere"; ed e' compito del legislatore precisare, nelle diverse realta', le situazioni nelle quali e' razionalmente ravvisabile la predetta mancanza (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della L. 12 giugno 1984, n. 222).

Massima n. 13318

Fino al momento in cui la famiglia naturale, non fondata sul matrimonio, non avra' un "qualche" riconoscimento giuridico, non e' dato equipararla, e neppure giuridicamente "confrontarla", ai fini di verificare eventuali violazioni degli artt. 3, 29 e 31 Cost., con la famiglia legittima (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 29 e 31 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della L. 12 giugno 1984, n. 222).

Massima n. 13319

L'intervento assistenziale dello Stato trova, nelle ipotesi di invalidita', la sua ragione nella "non abbienza" dell'invalido e non nella necessita' di sviare a diversi stati d'inferiorita' in cui lo stesso invalido possa eventualmente trovarsi nell'ambito della famiglia (Non fondatezza, in riferimento all'art. 30, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della L. 12 giugno 1984, n. 222).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 38 Cost., con ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dal Pretore di Pisa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze