Corte costituzionale
Sentenza n. 610/1988
Corte cost., sent. 10 giugno 1988, n. 610
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 610/1988
- Data di deposito
- 10 giugno 1988
- Data di decisione
- 8 giugno 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:610
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 12 del 26 gennaio 1982
- art. 1, decreto-legge n. 678 del 26 novembre 1981
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 678 del 26 novembre 1981
- art. 1, comma 4, decreto-legge n. 678 del 26 novembre 1981
- legge n. 12 del 26 gennaio 1982
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 14, lett.o, statuto regione Sicilia
- art. 17, lett.b) c), statuto regione Sicilia
- art. 8, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, comma 2, lett. b, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 15, comma 9, n. 4, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 14, lett. o, statuto regione Sicilia
- art. 17, lett. b, statuto regione Sicilia
- art. 11, comma 2, lett. c, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 17, lett. c, statuto regione Sicilia
- art. 80, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 11824
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, e dell'art. 6 della stessa legge (blocco degli organici, delle assunzioni e degli accordi integrativi delle unita' sanitarie locali), per contrasto con l'art. 77 Cost.: cio' in quanto nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale la regione puo' impugnare norme di leggi statali solo qualora lamenti la violazione di norme costituzionali che riguardano la sua sfera di competenza e quindi la lesione diretta, ad opera della legge censurata, delle competenze alla regione costituzionalmente garantite. - S.nn. 307/1983; 151/1986; 302/1988.
Massima n. 11827
Il decreto legge n. 678 del 1981 concernente il blocco degli organici delle unita' sanitarie locali per un verso si inserisce nell'attuazione della riforma sanitaria, e per altro verso detta una disciplina a tempo determinato, sia pure non mediante la fissazione di una data, ma con riferimento ad un ulteriore intervento normativo ragionevolmente previsto come certo e come prossimo (nella specie: ulteriore attuazione della riforma sanitaria). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge n. 678 del 1981, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., agli artt. 14, lettera o) e 17, lettere b) e c), dello Statuto speciale per la Sicilia, ed agli artt. 8, n. 1, 9 n. 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - S.n. 307/1983.
Massima n. 11828
Rientra nella competenza delle regioni, sulla base della sovraordinazione ad esse conferita rispetto alle u.s.l. - nel quadro della riforma sanitaria disegnato dalla legge n. 833 del 1978 - valutare le "indilazionabili esigenze" cui e' subordinato l'ampliamento delle piante organiche provvisorie di dette u.s.l.. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in riferimento agli artt. 11, comma secondo, lettere b) e c), 15, comma nono, n. 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per violazione degli artt. 14, lett. o) e 17, lett. b) e c), dello Statuto della regione Sicilia, in riferimento all'art. 80, legge n. 833 del 1978, per violazione degli artt. 8, n. 1, 9 n. 10, e 16 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige - l'art. 1, comma quarto, del decreto-legge n. 678 del 1981, come convertito nella legge n. 12 del 1982, per la parte in cui sottopone ad autorizzazione del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, l'ampliamento delle piante organiche provvisorie delle u.s.l.. - S.nn. 307/1983, 345/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 (Blocco degli organici delle Unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, e dell'art. 6 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, del suddetto decreto-legge n. 678 del 1981 sollevate rispettivamente in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 14, lettera o), e 17, le lettere b) e c), dello stesso Statuto speciale per la Sicilia, dalla regione Sicilia, in riferimento agli artt. 8, n. 1, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del suddetto decreto-legge n. 678 del 1981, come convertito nella legge n. 12 del 1982, recante divieto della copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie, nonché dello stesso art. 1, comma quarto, per la parte in cui prevede che la copertura dei posti di cui al comma secondo, e di quelli derivanti dall'ampliamento delle piante organiche provvisorie, abbia luogo su autorizzazione del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, nonché dello stesso art. 1, commi quinto, sesto e settimo per la parte in cui dispongono che, nei casi da essi previsti, non è prescritta, per la copertura dei posti di cui ai commi secondo e quarto, l'autorizzazione di cui al comma quarto, nonché dello stesso art. 1, comma undicesimo, nonché dello stesso art. 1, commi nono e decimo, sollevate rispettivamente in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 14, lett. o), e 17, lett. b) e c), dello Statuto speciale per la Sicilia, dalla Regione Sicilia, e in riferimento agli artt. 8, n. 1, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del suddetto decreto-legge n. 678 del 1981, come convertito nella legge n. 12 del 1982, per la parte in cui sottopone ad autorizzazione del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, l'ampliamento delle piante organiche provvisorie delle Unità sanitarie locali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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