Corte costituzionale
Sentenza n. 587/1988
Corte cost., sent. 31 maggio 1988, n. 587
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 587/1988
- Data di deposito
- 31 maggio 1988
- Data di decisione
- 12 maggio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:587
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 7, legge n. 699 del 6 agosto 1967
- art. 81, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 6, comma 2, legge n. 1646 del 22 novembre 1962
Parametri
- art. 31, Costituzione
- art. 29, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 13533
PENSIONI - RIVERSIBILITA'. Il potere legiferante dello Stato non puo' spingersi sino ad incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, cosi' comprimendo valori costituzionalmente protetti. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art.10, settimo comma, L. 6 agosto 1967, n.699 limitatamente alle parole "e se la differenza d'eta' tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20".
Massima n. 13534
PENSIONI - RIVERSIBILITA'. Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art.27 L. 11 marzo 1953 n.87, art.27) l'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, limitatamente alle parole "e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni".
Massima n. 13535
PENSIONI - RIVERSIBILITA'. Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, L. 11 novembre 1953 n.87) l'art.6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n.15), L. 22 novembre 1962, n. 1646, limitatamente alle parole "e la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni". - cfr. S. n. 15/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto) limitatamente alle parole "e se la differenza d'età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20";
Dichiara - a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni";
b) dell'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "e la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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