Corte costituzionale

Sentenza n. 587/1988

Corte cost., sent. 31 maggio 1988, n. 587

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
587/1988
Data di deposito
31 maggio 1988
Data di decisione
12 maggio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:587

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 7, legge n. 699 del 6 agosto 1967
  • art. 81, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 6, comma 2, legge n. 1646 del 22 novembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 13533

PENSIONI - RIVERSIBILITA'. Il potere legiferante dello Stato non puo' spingersi sino ad incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, cosi' comprimendo valori costituzionalmente protetti. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art.10, settimo comma, L. 6 agosto 1967, n.699 limitatamente alle parole "e se la differenza d'eta' tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20".

Massima n. 13534

PENSIONI - RIVERSIBILITA'. Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art.27 L. 11 marzo 1953 n.87, art.27) l'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, limitatamente alle parole "e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni".

Massima n. 13535

PENSIONI - RIVERSIBILITA'. Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, L. 11 novembre 1953 n.87) l'art.6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n.15), L. 22 novembre 1962, n. 1646, limitatamente alle parole "e la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni". - cfr. S. n. 15/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto) limitatamente alle parole "e se la differenza d'età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20";

Dichiara - a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni";

b) dell'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "e la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze