Corte costituzionale

Sentenza n. 530/1988

Corte cost., sent. 12 maggio 1988, n. 530

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
530/1988
Data di deposito
12 maggio 1988
Data di decisione
10 maggio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:530

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972
  • art. 5, legge provincia Bolzano n. 23 del 22 maggio 1978
  • art. 12, comma 2, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1932
  • art. 12, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1932
  • art. 13, comma 2, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972

Parametri

Massime

Massima n. 9236

|La norma che vincola la determinazione giudiziale dell'indennita' di espropriazione dei fondi agricoli siti nella Provincia di Bolzano ai parametri valutativi (cd. tabelle) prefissati da un organo della p.a., lascia senza riparo l'offesa al principio di congruita' dell'indennizzo nei casi in cui tali parametri risultino inidonei ad assicurare un "serio ristoro" all'espropriato, e compromette il diritto di difesa di quest'ultimo, consentendogli di tutelare in giudizio il suo diritto sostanziale soltanto nei limiti in cui i parametri stessi siano stati male applicati. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 24 e 42, comma terzo, Cost., l'art. 12, comma primo, della legge prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 - come sostituto dell'art. 5, della legge prov. 22 maggio 1978 n. 23 - nella parte in cui, limitatamente all'indennita' di esproprio da attribuirsi ai terreni agricoli senza attitudine edificatoria, si richiama al giusto prezzo, determinato in modo vincolante dall'ufficio tecnico provinciale, sulla base dei parametri fissati dalla Commissione provinciale. - v. anche S. n. 231/1984.

Massima n. 9241

L'errore materiale in cui sia incorso il giudice 'a quo' nell'indicare il disposto normativo cui si riferisce l'impugnazione, ben puo' essere superato tenendo conto della non equivoca motivazione dell'ordinanza di rimessione.

Massima n. 9243

L'intervenuta dichiarazione di incostituzionalita' dei criteri di determinazione dell'indennita' di esproprio previsti dagli artt. 12, comma primo, e 13, comma primo, l. prov. Bolzano n. 15 del 1972, non si riferisce alle ipotesi in cui l'area da espropriare abbia destinazione agricola. Conseguentemente, nel caso di area a destinazione edificatoria su cui insista un'azienda agricola, l'indennita' spettante al proprietario va ragguagliata al valore edificatorio del suolo, nonche' alla consistenza dell'azienda agricola calcolata in base ai parametri di maggiorazione del valore agricolo (idealmente considerato) contenuti nell'art. 13, comma prima, cit., mentre al coltivatore non proprietario dovra' essere corrisposta direttamente - in detrazione all'indennita' spettante al proprietario - una parte (commisurata agli anni di coltivazione del terreno) della maggiorazione suddetta, senza onere aggiuntivo per l'espropriante. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art.13, comma secondo, della legge prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, come sostituito dall'art. 5 della legge prov. 22 maggio 1978 n. 23, nella parte in cui determina l'indennita' di espropriazione dovuta al coltivatore non proprietario). - S. n. 231/1984

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), così come sostituito dall'art. 5 della l.prov. Bolzano 22 maggio 1978 n. 23 nella parte in cui, limitatamente all'indennità d'esproprio da attribuirsi ai terreni agricoli senza attitudine edificatoria, si richiama al giusto prezzo, determinato in modo vincolante dall'ufficio tecnico provinciale, sulla base dei parametri fissati dalla Commissione provinciale.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della l.prov. di Bolzano 22 maggio 1978 n. 23) sollevata dalla Corte d'Appello di Trento, con ordinanza 18 marzo 1986 (n. 518/86 reg.ord) in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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