Corte costituzionale

Sentenza n. 475/1988

Corte cost., sent. 27 aprile 1988, n. 475

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
475/1988
Data di deposito
27 aprile 1988
Data di decisione
20 aprile 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:475

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956

Parametri

Massime

Massima n. 9054

L'obbligo per l'imprenditore di adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensita' dei rumori dannosi ai lavoratori non puo' dirsi generico ed indeterminato, in quanto alla mancata fissazione di limiti massimi di tollerabilita' delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro suppliscono le nozioni della scienza specialistica e le significative indicazioni comunque presenti nell'ordinamento (v. d.P.R. n. 146 del 1975, concernente le indennita' di rischio per il personale civile e gli operai dello Stato). Sia l'imprenditore che il giudice sono pertanto in grado di conoscere il comportamento che la legge esige, e l'integrazione della norma ad opera del giudice, mediante prudente apprezzamento delle indicazioni scientifiche, non costituisce invasione dei poteri riservati al legislatore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 101 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24, d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303). - v. S. nn. 179 e 206/1987 (sulla non tassativita' delle tabelle in materia di malattie professionali); nonche' S.nn. 27/1961 e 49/1980 (in ordine al principio di legalita' in materia penale ed all'integrazione della fattispecie legale ad opera del giudice).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) sollevate, in riferimento agli art.li 3, 25 e 70 Cost., dal Tribunale di Siena con ordinanza 29 aprile 1980, dal Pretore di Pistoia con ordinanza 11 luglio 1980, dal Pretore di Desio con ordinanza 18 giugno 1981 e, in riferimento agli art.li 3, 25 e 101 Cost., dal Pretore di Nola con ordinanza 30 giugno 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze