Corte costituzionale
Sentenza n. 447/1988
Corte cost., sent. 14 aprile 1988, n. 447
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 447/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:447
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Toscana del 26 aprile 1978
Parametri
Massime
Massima n. 13756
Il riconoscimento alle Regioni di una competenza legislativa in date materie comporta l'eventualita', legittima alla stregua del sistema costituzionale, di discipline regionali delle stesse materie divergenti da quella nazionale, nei limiti segnati dall'art. 117 Cost. per le regioni a Statuto ordinario e dagli statuti speciali per le Regioni ad autonomia differenziata. Non comporta, pertanto, violazione del principio di eguaglianza una disciplina regionale dell'abbandono dei crediti di modico valore difforme da quella statale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della regione Toscana riapprovata il 26 aprile 1978).
Massima n. 13967
La riserva di legge 'ex' art. 25, comma secondo, Cost., ed il principio di irrinunziabilita' della pretesa sazionatoria si riferiscono alle sole sanzioni penali e non anche alle sanzioni amministrative, le quali - in quanto preordinate alla cura dei concreti interessi pubblici affidati all'amministrazione - sono misurabili sul terreno della convenienza economica. Pertanto ben puo' la Regione prevedere la possibilita', per la Giunta, di deliberare l'abbandono dei crediti regionali di modico valore anche se relativi a sanzioni amministrative, essendo in tal caso sufficienti a garantire il rispetto dei principi di imparzialita' e di buon andamento della p.a. l'esiguita' dell'importo (non superiore a lire 2.500) e la difficolta' di esazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 25, comma secondo, 117 e 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della regione Toscana riapprovata il 26 aprile 1978).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana approvata il 21 febbraio 1978 e riapprovata il 26 aprile 1978 (Abbandono dei diritti di credito di modico valore), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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